mercoledì 25 luglio 2012

Imputabilità e fictio iuris ex art. 92 cod.pen.


Appunti di diritto penale

di Filippo Lombardi

1. IMPUTABILITA’ COME PRESUPPOSTO DELLA RIMPROVERABILITA’ DEL REO
L’imputabilità, disciplinata dagli articoli 85 e seguenti del codice penale, si traduce nella capacità di intendere e di volere della persona. Trattasi di due distinte capacità che devono sussistere nello stesso tempo, in quanto la capacità di intendere consta del fatto che la persona ha coscienza dei significati delle proprie azioni, degli impulsi provenienti dalla realtà circostante, e del loro modo di relazionarsi: in particolare, la persona comprende gli effetti delle proprie azioni sulla realtà naturalistica e nei confronti degli altri consociati. La capacità di volere è, invece, capacità di autodeterminarsi attraverso l’utilizzo della forza psichica per scegliere tra motivi antagonisti e portare avanti l’azione prescelta. Quando tali capacità mancano, totalmente o parzialmente, il soggetto agente è, rispettivamente, non imputabile totale o parziale. Nel caso di parziale imputabilità, si applicherà la pena prevista per il reato compiuto, diminuita fino ad un terzo, alla quale andrà ad aggiungersi, se il reo è pericoloso socialmente in base al controllo ex art. 133 comma II (capacità a delinquere proiettata nel futuro), una misura di sicurezza. Nel caso di totale assenza di imputabilità, la pena non è irrogabile, e l’unica reazione dell’ordinamento potrà constare della sola misura di sicurezza, secondo i parametri prima indicati. In dottrina si sosteneva che l’imputabilità non fosse presupposto della colpevolezza, poiché anche il non imputabile agisce con colpa o dolo (Antolisei). In realtà, tale concezione è stata largamente superata in quanto gli elementi soggettivi suindicati, qualora reggano l’azione del non imputabile, diventano in realtà dolo e colpa atipici o, come dir si voglia, pseudo-dolo e pseudo-colpa. Essi infatti si atteggiano, rispettivamente, come cieco finalismo e come imprudenza in senso lato.

 L’imputabilità finisce quindi per costituire la prima base per il giudizio di colpevolezza, in quanto incide sulla possibilità di rimproverare l’agente per la sua condotta, distante dal paradigma di legalità. Una questione che arguta dottrina ha sottoposto all’attenzione del pubblico più curioso riguarda la possibilità di ottenere, per mancanza di imputabilità, la formula assolutoria “… perché il fatto non sussiste”. Con una valutazione prima facie, sembra quasi applicabile tale formula se si pensa che a difettare nel suo senso tecnico ordinario è proprio l’elemento soggettivo (si parlava pocanzi di pseudo-dolo e pseudo-colpa), che è elemento del fatto tipico, la cui mancanza dà appunto origine alla insussistenza del fatto, prima di tutto. Ma con una valutazione più approfondita si comprende come il difetto di elemento soggettivo sia una conseguenza dell’incapacità di intendere e di volere, rilevando quest’ultima (e quindi l’imputabilità) come primo scoglio di valutazione. In altri termini: il soggetto non è punibile perché non imputabile, ergo l’elemento soggettivo è imperfetto. Di talché l’elemento primordiale su cui fondare il giudizio di responsabilità penale è proprio l’imputabilità, elemento della colpevolezza. Ciò è confermato dal comma primo dell’art. 530 c.p.p. che fa specificamente riferimento all’assoluzione “perché il reato è stato commesso da persona non imputabile”, prevedendo quindi una formula assolutoria ad hoc. La non imputabilità, come ogni causa idonea ad escludere la colpevolezza, incide sulla possibilità, per la pena, di esplicare la sua funzione rieducativa, in quanto solo il soggetto (almeno parzialmente) capace di intendere e di volere può comprendere la riprovevolezza del proprio comportamento e accettare l’intervento punitivo dell’ordinamento.

2. RAPPORTI TRA IMPUTABILITA’ (art. 85 c.p.), DOLO (art. 43 co. I c.p.) E SUITAS (art. 42 co. I c.p.)
I concetti di coscienza e volontà sono ricorrenti nell’ordinamento penale, poiché ripresi da più norme. Anche l’imputabilità, come già si è notato, si fonda sulla coscienza (capacità di intendere) e sulla volontà (capacità di volere), e ciò rischia di causare un overlap di nozioni tra essa e altri due importanti presupposti del reato: il dolo e la suitas della condotta. Si presenta la necessità di chiarire quali siano le distinzioni doverose da fare in merito a questi tre istituti del diritto penale. Sinteticamente, i criteri discretivi possono essere così dati: l’imputabilità fa parte dell’alveo della colpevolezza, è capacità di intendere e di volere, la quale rende rimproverabile il soggetto poiché egli può rendersi conto della riprovevolezza della propria condotta e del gap tra essa e la condotta lecita: essa si atteggia come comprensione del significato e dell’evoluzione offensiva della propria azione o omissione. Il dolo è legame psichico tra il soggetto e il fatto e si atteggia come conoscenza/previsione degli elementi del fatto tipico (conoscenza se tali elementi sono già esistenti, come l’oggetto materiale del reato e il soggetto passivo; previsione se sono futuri, come nel caso del nesso causale e dell’evento offensivo). Il dolo, oltretutto, è battezzabile come criterio base di imputazione del delitto, nel senso che, salvo che sia tassativamente prevista la punizione aggiuntiva a titolo di colpa, un delitto sarà punito sempre e solo per dolo. Nelle contravvenzioni, invece, succede il contrario: nel silenzio del legislatore, il reato è punibile alternativamente per colpa o dolo. La suitas, invece, è richiesta dall’art. 42 comma primo, che richiede ai fini della punibilità che l’azione o l’omissione siano commesse con coscienza e volontà. Tale binomio pone le basi dell’appartenenza della condotta all’agente. Quest’ultima, cioè, proverrà materialmente dal reo, e costituirà il c.d. fatto proprio. Tale considerazione è utile per comprendere il senso delle parole della Consulta nella sentenza 364 del 1988, quando i Giudici parlano della responsabilità personale da intendersi come responsabilità per fatto proprio e colpevole. Il fatto verrà individuato come proprio quando appartiene all’agente, poiché è eziologicamente connesso a quest’ultimo ed egli l’ha commesso in maniera cosciente e con volontà. La suitas veniva basata sulla presenza del c.d. impulso psichico reale della volontà, considerandosi esclusa nei casi di: atti automatici, istintivi, di riflesso, o condotte derivanti da distrazione o dimenticanza. Tale concezione dovette essere aggiornata, poiché garantiva fenomeni di impunità nel caso in cui, secondo un giudizio di ragionevolezza, tali atti potessero essere evitati con maggiore diligenza, specialmente nei casi di distrazione o dimenticanza, poiché si rischiava di accantonare la responsabilità colposa. Si indicò quindi una nuova via interpretativa, che consisteva nel valutare la suitas anticipando l’oggetto del controllo fino a vagliare atti precedenti a quelli sforniti di impulso psichico reale. Ma anche in tal caso, si rischiava di rendere penalmente rilevante un atto ben distante dal fatto illecito, o di incontrare sulla propria strada ulteriori atti non coperti dalla suitas, rendendo il controllo eccessivo, aleatorio e fuorviante. Si giunse quindi alla teoria oggi dominante, che vede la suitas come somma di impulso psichico reale della volontà e inerzia del volere. Cioè, la condotta sarà considerata propria del reo non solo nel momento in cui una mente cosciente ha fornito l’impulso al movimento corporeo (nei casi di facere o aliud facere) o alla stasi (pura inerzia nei reati omissivi), ma anche nel caso in cui il soggetto agente poteva in concreto evitare l’incombente assenza di suitas secondo il senso prima descritto o comunque evitare il fatto. Ad esempio, se un uomo dorme nel letto con il proprio figlio di pochi anni ed è consapevole dei movimenti inconsulti che fa durante il sonno, non potrà andare impunito nel caso in cui nulla faccia per ovviare al pericolo di colpire il figlio durante lo stato di incoscienza e, fatalmente, finisce effettivamente per colpirlo una notte facendolo cadere al suolo con esiti infausti. Tornando un attimo alla locuzione “fatto proprio e colpevole”, una riflessione è doverosa: le circostanze che escludono la suitas, come la forza maggiore, il caso fortuito e il costringimento psichico (a cui vanno ad aggiungersi altri fenomeni estemporanei come il malore improvviso, il sonnambulismo et similia) certamente escludono la colpevolezza come rimprovero che sia possibile muovere all’agente, ma prima di tutto escludono proprio il nesso di coscienza e volontà tra agente e condotta richiesto dall’art. 42 comma primo c.p., e chi scrive appoggia pienamente la parte della dottrina che definisce i casi di cui agli artt. 45 e 46 come cause di esclusione del fatto tipico, senza dover nemmeno giungere al controllo circa la colpevolezza. Si può dire, per concludere in merito alle distinzioni, che anche il non imputabile conservi un minimum di coscienza e volontà se questa viene intesa come appartenenza dell’azione all’agente, mentre mancherà della coscienza e volontà intesa come comprensione del gesto.

3. CAUSE DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELL’IMPUTABILITA’
L’imputabilità può essere esclusa o diminuita a causa dell’età, del vizio di mente, del sordomutismo, o dell’uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. Il maggiorenne è considerato imputabile, salvo che ricorra altra causa che la escluda, mentre il minore di anni quattordici è considerato non imputabile, e gli si potrà applicare una misura di sicurezza se pericoloso socialmente. Il soggetto che ha compiuto quattordici anni ma ancora minorenne dovrà essere valutato di caso in caso dal giudice, avendo riguardo alla sua maturità psichica e al suo grado di percezione della riprovevolezza e dell’offensività della condotta. Se il giudice deciderà di irrogare una pena, questa sarà diminuita fino ad un terzo. Il vizio di mente idoneo ad escludere o scemare l’imputabilità è oggi visto non solo come patologia, cioè malattia catalogata dalla scienza medica, ma anche come disturbo atipico della personalità (schizoide, schizotipico, paranoide, antisociale, ossessivo compulsivo), grazie alla sentenza 9163 del 2005 emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite, la quale rende rilevanti anche tali abnormità psichiche quando, per la loro rilevanza, gravità e intensità, abbiano la capacità di incidere effettivamente sulla capacità di intendere e di volere. Non rileva la c.d. pazzia morale, cioè il modo di essere e di operare che riveli un’aggressività derivante dalla rabbia nei confronti della società. In tal caso, infatti, il soggetto è lucido e ben comprende il valore delle proprie azioni. Sono esclusi anche, ex art. 90, gli stati emotivi e passionali, che la Giurisprudenza ritiene non idonei ad influire sull’imputabilità, poiché sono alterazioni della psiche derivanti da sentimenti umani normalmente gestibili e che non giustificano la rottura dei paradigmi di legalità. La dottrina si oppone a tale tesi restrittiva poiché ritiene che sia necessario effettuare un controllo caso per caso, onde valutare i caratteri esteriori della condotta, tali da rivelare eventualmente sfaccettature tipiche delle patologie mentali: si prenderebbe in considerazione, in tal senso, anche la personalità del soggetto agente, che può già in partenza rivelarsi debole e predisposta a sfociare all’esterno in forma scomposta. Ugualmente escluse dalla Cassazione sono le reazioni a corto circuito, poiché equiparate proprio agli stati emotivi e passionali. Ricordiamo che il vizio di mente deve porsi, secondo la Giurisprudenza, come condicio sine qua non rispetto al fatto, quindi in rapporto di causa-effetto e non di mera compresenza rispetto alla condotta. Deve cioè accertarsi che in assenza del vizio di mente l’agente non avrebbe tenuto quel comportamento. Ciò è importante per valutare la colpa del non imputabile: nel caso in cui la violazione della regola precauzionale non sia una stretta conseguenza del vizio di mente, il soggetto potrà essere normalmente punito, mentre, qualora fosse stata sufficiente la compresenza di vizio di mente e violazione della norma precauzionale, l’agente sarebbe risultato sempre e comunque non punibile. Connesso a tale tematica è il caso dell’errore del non imputabile. Anche in questo caso, si applicheranno le normali conseguenze legate all’incapacità di intendere e di volere quando la falsa rappresentazione della realtà abbia trovato il proprio presupposto nel vizio di mente. Viceversa, sarà punibile (evidentemente per colpa) il soggetto psichicamente malato che è caduto nell’errore non a causa del vizio. Anche il sordismo, cioè la compresenza di mutismo e sordità, viene inserita tra le cause che possono escludere la capacità di intendere e di volere, anche se attualmente, dati i progressi della scienza, le persone affette da tale disabilità riescono comunque a fronteggiare esperienze di vita che le rendano psichicamente mature. Ad ogni modo, acuta dottrina ritiene che la norma si applicherebbe solo ai sordomuti dalla nascita o da età precoce, in quanto gli altri beneficerebbero, nel periodo in cui la disabilità non si sia ancora manifestata, di una crescita ordinaria idonea a formare una coscienza sociale adeguata.

4. L’INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE DERIVANTE DALL’USO DI BEVANDE ALCOLICHE O ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
Come è noto, l’utilizzo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti influisce sui nostri sensi, e sulla capacità di “essere presenti a noi stessi”. Ecco perché tale utilizzo rileva penalmente. A seconda della causa che ha originato l’assunzione delle bevande ( il riferimento sarà sempre valido anche per l’uso di sostanza drogante), vi potrà essere una punibilità o una non punibilità del soggetto protagonista. L’ubriachezza, infatti, può essere fortuita o derivare da causa di forza maggiore, può essere abituale, può assumere i connotati della cronica intossicazione, può essere preordinata ( e tale caso è sussumibile nella tipologia di actio libera in causa), o può derivare da leggerezza o volontà di varcare i limiti. Se l’ubriachezza deriva da caso fortuito o da forza maggiore ( il caso di scuola, forse l’unico caso credibile, è l’operaio della distilleria che, a contatto con gli effluvi alcolici, si ubriaca senza neanche realizzarlo) il soggetto che dovesse successivamente commettere un fatto di reato andrà impunito nel caso di incapacità totale, mentre subirà negli altri casi una pena diminuita fino ad un terzo. L’ubriachezza abituale si pone al confine con la cronica intossicazione da alcol: mentre la prima rivela uno stato di ebbrezza frequente ma non costante, e quindi intervallato in concreto da casi di normalità psichica assoluta, la seconda è una vera e propria patologia di cui l’agente è affetto, che si sostanzia in una continua compromissione delle facoltà psichiche, senza pause di normalità. L’ubriachezza abituale, giustamente, non è sostenuta da alcuna possibilità di impunità, ma ciò che fa pensare a male è la presenza dell’aggravio di pena previsto per l’ubriaco abituale, posto che con tale aggravante si sta punendo non per il fatto ma per il modus vivendi. Tale aggravante viene considerata una manifestazione del deprecabile diritto penale d’autore, di cui a volte l’ordinamento penale lascia residuare tracce inequivocabili (un altro segnale è dato dalla punibilità della pedopornografia virtuale, su cui la dottrina ha rintracciato un’ipotesi di diritto penale d’autore, stante il fatto che nessun bene giuridico è in concreto offeso dal comportamento integrante il detto crimine).
L’ubriachezza può anche essere preordinata alla commissione di un reato (art. 92 secondo comma c.p.). Ciò vuol dire che il soggetto agente si pone in tale stato per rimuovere quelle barriere interiori che normalmente non gli consentirebbero di violare la legge penale. Ma può compiere tale gesto per prepararsi una scusa. Ciò vuol dire che egli, in questo secondo caso, è già autonomamente in grado di rimuovere i freni psichici predetti e avanzare fino al compimento del reato, ma si pone nello stato di ubriachezza per far valere l’incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. L’articolo 92 comma II prevede un’aggravante se l’ubriachezza è preordinata, e si colloca come norma speciale rispetto all’articolo 87, che esclude l’applicabilità dell’articolo 85 ai casi in cui è l’agente a rimuovere artificialmente e fraudolentemente la propria capacità di intendere e di volere. Di talché, l’articolo 92 comma secondo altro non fa che applicare il principio di cui al menzionato articolo 87, riferendosi espressamente al caso in cui la causa della non imputabilità sia l’ubriachezza preordinata e non altro comportamento, e prevedendo per tale caso un aggravio di pena. Dubbi vi erano sull’elemento soggettivo da abbinare al reato compiuto da colui che si è posto in maniera preordinata in stato di incapacità. La tesi dominante in dottrina e in giurisprudenza ritiene che il reato sarà doloso nel caso di corrispondenza tra programmato ed eseguito, mentre sarà colposa nel caso in cui vi fosse divergenza tra le due fasi.
Il principio generale della non punibilità del non imputabile, ex art. 85 cod. pen., è scalfito dal 92 comma primo, laddove prevede che il reato commesso in stato di ubriachezza volontaria o colpevole è punito normalmente, secondo i normali canoni. Innanzitutto deve chiarirsi cosa si intende per ubriachezza volontaria o colposa. La prima si ha quando il soggetto raggiunge lo stato di ubriachezza finalisticamente: lo scopo dell’uso della bevanda alcolica è quello di inibire i sensi e porsi nello stato di incapacità, ma senza che tale comportamento rispecchi i canoni del comma successivo. L’ubriachezza colposa è quella dovuta a leggerezza nel bere: la persona non vuole ubriacarsi, ma è poco attenta alla quantità di bevanda alcolica bevuta e finisce per raggiungere tale stato contro la propria volontà. Se l’articolo 92 comma primo consente la normale punizione a tali soggetti, la questione complessa che si presenta è relativa al titolo dell’addebito, cioè all’elemento soggettivo che accompagnerà il reato. L’agente, infatti, è comunque in stato di incapacità di intendere e di volere, e quindi ci si chiede quale sia il momento in cui andare a valutare il tipo di elemento soggettivo. Due tesi si sono sviluppate a riguardo: la prima fa riferimento al momento dell’attività prodromica all’ubriachezza (es. il bere in un bar con gli amici), mentre la seconda fa leva sul momento in cui è commesso il fatto tipico. La prima tesi consentirebbe un’eccessiva anticipazione del penalmente rilevante, comprendendo tra gli atti punibili quelli che sono privi di rilevanza penale. Altresì, non si potrebbe nemmeno punire tali atti come atti preparatori, innanzitutto perché l’atto preparatorio afferisce al tentativo, e quindi al dolo, e non ammetterebbe un’estensione tale da comprendere l’ubriachezza colposa, ma, in secondo luogo, come da precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, la punibilità dell’atto preparatorio (tesi non condivisa dallo scrivente) dipende da due presupposti: che l’agente sia arrivato ad un punto di non ritorno nella sua azione, la quale non solo non deve poter essere compresa nella nozione di “esecuzione del fatto tipico” ma deve rivelare allo stesso tempo un’alta probabilità che il reato verrà commesso. Tesi dominante in dottrina rileva come l’atto preparatorio non debba essere punito, per carenza di univocità, in quanto atti univoci possono essere solo gli atti che si collocano nel tenore letterale della fattispecie normativa di riferimento. Pur volendo considerare applicabile la tesi della Suprema Corte sulla punibilità dell’atto preparatorio, sarebbe facile rilevare come raggiungere un’ubriachezza colposamente tenga la fattispecie già ab origine distinta dalla nozione di atto preparatorio, e raggiungere tale stato di incapacità volontariamente non si accompagnerebbe ai presupposti richiesti dalla Cassazione, in precedenza elencati. Un’ ulteriore critica che si può muovere a questa tesi è relativa alla divergenza tra elemento soggettivo correlato all’azione prodromica ed elemento soggettivo correlato al fatto tipico: si rischierebbe di punire per dolo un reato sostanzialmente colposo, e viceversa, facendo leva sul momento “ludico” e non su quello effettivamente criminoso. Ecco perché si è giunti al riconoscimento di una maggiore attendibilità della seconda tesi, relativa al vaglio dell’elemento soggettivo durante la commissione del fatto tipico. Tale concezione ammette che un reato sarà doloso o colposo a seconda che sia voluto o meno dall’agente nel momento in cui lo compie. Ne consegue un profilo problematico, relativo al fatto che, nel momento in cui il reo compie l’illecito, è incapace di intendere e di volere, almeno parzialmente. Ecco perché nei primi tempi di applicazione della norma (che, facile intuirlo oramai, prevede una fictio iuris, poiché considera normalmente punibile un soggetto che può essere completamente inconsapevole di ciò che fa) la giurisprudenza più cauta riconosceva spesso e volentieri l’elemento soggettivo della colpa, incosciente, in quanto se fosse stata riconosciuta la colpa cosciente, si sarebbero aperte le porte verso il riconoscimento della possibilità di previsione dell’evento, e questo avrebbe generato un breve step tra colpa cosciente  dolo eventuale. Successivamente, invece, la Corte di Cassazione ha aperto i propri orizzonti verso il riconoscimento della colpa cosciente e del dolo (normalmente, eventuale), applicando i normali canoni di valutazione legati ai due elementi soggettivi. Ne è derivata una questione circa la considerazione che tale approccio ermeneutico riserva alla fictio iuris. In altre parole è necessario comprendere se l’atteggiamento della Giurisprudenza di Legittimità è semplicemente volto all’applicazione di detta fictio, o vi è la possibilità di rendere l’operato della Corte compatibile con il principio di colpevolezza. A ben vedere, sembra lecita una considerazione che si pone come tentativo di conciliare l’applicazione di tutti gli elementi soggettivi riconosciuti dall’ordinamento penale con il parametro di cui all’art. 27 Cost.
Si ritiene doveroso distinguere i due casi della semi-incapacità di intendere e di volere e della incapacità totale. Nel primo caso, la psiche del soggetto agente non è del tutto compromessa, e ciò vuol dire che residua una porzione di lucidità mentale. Il Legislatore, attraverso la fictio iuris di cui all’art. 92 c.p., starebbe imponendo la punizione non sic et simpliciter ma subordinatamente alla presupposizione di un dovere di ogni persona di far prevalere la propria parte sana di psiche per evitare di cadere in comportamenti lesivi per il prossimo. Utilizzando tale riflessione, ben si comprende come la colpevolezza rimane valutabile al momento del fatto tipico (seconda teoria). Tale assunto troverebbe un sostegno giurisprudenziale nella sentenza 36190/2007 della IV sezione della Cassazione, con la quale i Giudici di Legittimità hanno reputato lecito un contenimento della diminuzione di pena, nel caso in cui il soggetto, parzialmente capace di intendere e di volere, date le circostanze fattuali concrete e i rapporti con la vittima, avrebbe potuto comprendere la riprovevolezza del proprio gesto nei confronti di quest’ultima, ed evitare il fatto tipico. Da questa pronuncia citata si comprende come il legislatore reputi esigibile da ogni persona l’utilizzo della propria lucidità mentale parziale, in modo da contrastare adeguatamente gli impulsi illeciti che possano provenire dalla “parte” incapace della psiche. Resta comunque da dire che rintracciare la colpevolezza nel momento del fatto tipico, pur volendo sostenere le considerazioni addotte finora, causa una forte applicazione della fictio giuridica, poiché viene evitato un controllo in concreto (che porterebbe alla diminuzione o all’esclusione della pena) e viene al contrario presunto che la zona sana della mente del reo avrebbe dovuto e potuto governare l’instabilità della restante psiche. Se il soggetto è totalmente incapace di intendere e di volere, poiché ubriaco, la punizione è legata in maniera ancora più salda alla funzione generalpreventiva. Il fine è quello di scoraggiare l’abuso di bevande alcoliche quando la persona è consapevole che una volta raggiunto lo stato di ubriachezza può seriamente mettere in pericolo terzi. Ma la valutazione della predominante funzione generalpreventiva fa sì che si debba per forza di cose adottare una concezione di colpevolezza in senso normativo estesa a ricomprendere comportamenti di gran lunga precedenti alla commissione di un fatto tipico (e quindi si ricade nell’applicazione della prima tesi esposta – relativa alla rilevanza penale di comportamenti normalmente irrilevanti). In sintesi, il Legislatore sta imponendo una diligenza anticipata in capo ai consociati: essi dovranno regolare le proprie azioni, nel senso di evitarle o moderarle in modo da renderle innocue, quando, in virtù di massime di esperienza, esse possano portare a danneggiare l’altrui bene giuridico. La concezione normativa della colpevolezza anticipatamente applicata sembra essere idonea ad essere ricondotta anche al caso prima citato, relativo alla parziale incapacità dell’agente, poiché sgombra il campo da incertezze intorno al riconoscimento degli elementi soggettivi: potrà valutarsi senza problemi di sorta la presenza del dolo eventuale quando il soggetto si è ubriacato nonostante si sia rappresentato la concreta possibilità di compiere il reato, e deliberatamente subordinando il proprio piacere personale al bene giuridico (per forza di cose indeterminato, poiché il soggetto non è ancora un vero e proprio soggetto agente e quindi non ha contezza degli elementi costitutivi del reato che sta per compiere) poi risultato leso. Si tratterà di colpa cosciente nel caso in cui il soggetto, pur prevedendo l’evento, se lo sia immaginato come astratto, confidando nel fatto che esso non si sarebbe verificato, grazie alle sue capacità di controllo e discernimento. Molto più complessa da applicare, quindi, sarà la colpa incosciente, in quanto, è difficilmente immaginabile che una persona che beve non rifletta sul fatto che il possibile abuso può causare conseguenze infauste per se e per altri. Risulterebbe quindi utile, anche se può apparire come una forzatura, valutare l’elemento soggettivo della colpa come inerente a due momenti: in primis quello dell’ubriacatura, in secundis quello del possibile reato successivo. La colpa incosciente si applicherebbe solo qualora l’agente non volesse raggiungere lo stato di ebbrezza, e questo si verifica per circostanze imponderabili.     

Nessun commento:

Posta un commento