CASSAZIONE
PENALE – Sez. IV – 7 marzo 2013 n. 10605 – Pres. Brusco – Est. Dovere (Conferma
Corte d'Appello di Venezia, n. 2744 del 19.12.2011)
Guida sotto
l'influenza dell'alcool – Conducente coinvolto in incidente stradale e
sottoposto a cure mediche – Richiesta delle p.g. di accertamento del tasso
alcolemico – Mancanza del consenso dell'imputato – Irrilevanza – Utilizzabilità
processuale dei risultati del prelievo ematico.
L'art. 186,
comma 5, del Codice della Strada individua nella circostanza dell'affidamento
del conducente coinvolto in incidente stradale al personale medico-sanitario
per le necessarie cure, una condizione sufficiente affinchè gli organi di p.g.
siano legittimati ad avanzare richiesta di accertamento del tasso alcolemico, a
nulla rilevando che il prelievo ematico sia già stato eseguito per finalità
mediche ovvero che sia eseguito su richiesta degli organi procedenti per
finalità specificamente investigativo/probatorie; pertanto, i risultati dell'accertamento
del tasso alcolemico, effettuato dal personale sanitario su espressa richiesta
della p.g. in occasione del ricovero dell'imputato coinvolto in incidente
stradale e sottoposto a cure mediche, sono legittimamente utilizzabili in
giudizio, a prescindere dal consenso dell'interessato all'accertamento (salvo
il consenso informato, ulteriore e diverso, all'atto sanitario funzionale
all'accertamento, allorquando richiesto).
LA CASSAZIONE
IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO E CONSENSO DELL'INTERESSATO
COINVOLTO IN INCIDENTE STRADALE E SOTTOPOSTO A CURE MEDICHE.
(Avv. Amalia Spatuzzi)
Con la sentenza
in commento la Suprema Corte torna a pronunciarsi in materia di utilizzabilità
ai fini probatori, nell'ambito di un
procedimento per il reato di cui all'art. 186 Codice della Strada, dei risultati
del prelievo ematico effettuato sul conducente coinvolto in un incidente
stradale e sottoposto a cure mediche, ai sensi del comma 5 dello stesso
articolo.
Il punctum
pruriens della questione sottoposta al giudizio degli Ermellini
riguarda essenzialmente la necessità o meno del consenso dell'interessato
all'esecuzione dell'accertamento volto a rilevare il tasso alcolemico nel
sangue.
Nel caso di
specie, infatti, l'imputato ricorreva personalmente per Cassazione avverso la
sentenza con cui la Corte d'Appello di Venezia, confermando la decisione di
primo grado, lo condannava per il reato
di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 5 Codice della Strada.
Con i motivi di
doglianza l'imputato deduceva, a tacer d'altro, la violazione di norme
stabilite a pena di inutilizzabilità: i giudici di merito avevano infatti
fondato il proprio convincimento sui risultati del prelievo ematico effettuato,
sia pure nell'ambito del protocollo medico di pronto soccorso – resosi
necessario a seguito dell'incidente stradale in cui l'imputato, motociclista,
era rimasto coinvolto – per effetto di un'espressa richiesta della p.g.: tale
circostanza, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe reso necessaria
l'acquisizione del consenso dell'interessato, che nel caso di specie era
mancante, così determinando l' inutilizzabilità di quegli stessi
risultati.
Preliminarmente
gli Ermellini affermano di non poter condividere quella tesi che interpreta il
comma 5 dell'art. 186 CdS nel senso che, allorquando il prelievo ematico trovi la
propria causa nelle cure mediche da apprestare in occasione di un incidente
stradale, il consenso dell'interessato all'accertamento del tasso alcolemico
non risulterebbe necessario solo nell'ipotesi in cui esso sia disposto in
funzione delle cure da apprestare al paziente o sia comunque richiesto a fini
diagnostici e terapeutici; in tutte le altre ipotesi, viceversa, occorrerebbe
il consenso dell'interessato per la sua esecuzione ed, in mancanza, l'atto non
sarebbe utilizzabile in giudizio. I giudici di legittimità mettono invece in
rilievo innanzitutto come l'art. 186, comma 5, C.d.S. si riferisca all' "accertamento" del tasso
alcolemico (per tale intendendosi quel "complesso di operazioni necessarie
alla conoscenza del dato ricercato"), senza peraltro alcun cenno al
consenso dell'interessato, e non specificamente alle operazioni tecniche
finalizzate all'accertamento stesso, quali, ad esempio, il prelievo ematico.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, la citata disposizione individua nella
circostanza dell'affidamento del conducente coinvolto in incidente stradale al
personale medico-sanitario per le necessarie cure, una condizione sufficiente
affinchè gli organi di p.g. siano legittimati ad avanzare richiesta di
accertamento del tasso alcolemico, a nulla rilevando che il prelievo sia già
stato eseguito per finalità lato sensu mediche ovvero che sia eseguito
su richiesta degli organi procedenti per finalità specificamente
investigativo/probatorie. La ratio della norma de qua, infatti,
deve individuarsi, secondo gli
Ermellini, nella necessità di
garantire che un accertamento che può richiedere atti invasivi, quale il
prelievo ematico, sia eseguito da personale dotato di specifica attrezzatura e
competenza, a prescindere dal consenso dell'interessato che sia coinvolto in
incidente stradale e sottoposto a cure mediche.
Pertanto, alcun
nesso diretto tra "accertamento" del tasso alcolemico (nell'accezione
sopra specificata) e consenso dell'interessato può, secondo la Suprema Corte,
individuarsi nella fattispecie di reato in parola. L'acquisizione del consenso
dell'interessato, invece, assume rilievo in relazione alle operazioni tecniche
(nel caso di specie, al prelievo ematico) strumentali a detto accertamento,
essendo riconosciuto il diritto del conducente del veicolo di opporre il
proprio rifiuto al prelievo che sia finalizzato esclusivamente all'accertamento
della presenza di alcool nel sangue[1].
Più nel dettaglio, possono delinearsi due differenti circostanze, in relazione
alle quali la questione relativa alla necessità del consenso si atteggia
diversamente: nell'ipotesi in cui la polizia stradale si limiti a richiedere
l'effettuazione dell'accertamento del tasso alcolemico su un campione ematico
già prelevato all'interessato a fini sanitari, il consenso del soggetto passivo
non assume alcun rilievo (in tale ipotesi, piuttosto, l'acquisizione del
consenso informato al prelievo spetta al personale medico, quale presupposto di
liceità dell'attività sanitaria).
Come affermato
già in passato[2], la
Cassazione, infatti, ribadisce anche in quest'occasione che nella suindicata
ipotesi il materiale biologico, prelevato per
finalità non probatorie, esce dalla sfera di disponibilità del soggetto - pur
restando a lui riferibile al di là di ogni contraria manifestazione di volontà
- per cui, non verificandosi alcuna limitazione della libertà personale, non è
richiesta l'acquisizione del consenso ai fini di una successiva utilizzazione
processuale dello stesso.
Diversa è invece l'ipotesi in cui il prelievo venga
eseguito su un soggetto, pur sottoposto a cure mediche, ma esclusivamente per
finalità probatorie, sulla base di un'esplicita richiesta della polizia
stradale: dall'esistenza di specifiche sanzioni previste dal legislatore in
caso di rifiuto opposto dall'interessato alle operazioni funzionali
all'accertamento del tasso alcolemico (si veda il comma 7 dello stesso art. 186
C.d.S.) si deduce, infatti, che allo stesso viene riconosciuto il diritto di
prestare o meno il proprio consenso all'atto (in ipotesi di tal fatta, tuttavia,
il diritto di rifiutare la pratica sanitaria soccombe dinanzi al prevalente
interesse pubblico all'accertamento del reato, con conseguente legittimità
costituzionale della previsione legislativa di sanzioni penali conseguenti al
rifiuto).
Orbene, stante il
carattere "invasivo" del prelievo ematico, deve riconoscersi
l'impossibilità – secondo la Suprema Corte - di eludere il principio, valido
per ogni attività diagnostica o terapeutica, (ergo, a maggior ragione,
per un'attività di accertamento di un reato) che impone la necessità della
previa acquisizione del consenso del soggetto passivo all'operazione
strumentale al rilievo del tasso alcolemico, a garanzia dei suoi diritti di
libertà costituzionalmente garantiti.
In conclusione,
anche nel caso in cui il prelievo venga eseguito sul soggetto sottoposto a cure
mediche unicamente per l'intervenuta richiesta della p.g., deve ritenersi
necessaria l'acquisizione del consenso informato all'atto medico (a meno che
esso non sia richiesto perché, ad esempio, si verte in una situazione di
emergenza).
Alla luce del complesso ragionamento effettuato, pertanto,
la Corte conclude statuendo che, ai fini dell'applicazione dell'art. 186 co. 5
Codice della Strada, l'affidamento del paziente coinvolto in un incidente
stradale alle cure mediche legittima l'accertamento del tasso alcolemico che
trovi la propria causa esclusivamente in una richiesta di p.g., con conseguente
legittimità di acquisizione ed utilizzazione processuale dei relativi
risultati, senza la necessità di uno specifico consenso dell'interessato (salvo
quello, ulteriore e diverso, che sia eventualmente richiesto dal tipo di
operazione/atto medico funzionale all'accertamento stesso[3]).
Ed in questa seconda ipotesi rientra, secondo i giudici di Cassazione, il caso di
specie: una volta accertato dal giudice di merito che l'atto medico finalizzato
all'acquisizione del campione ematico non richiedeva, stante il carattere di
urgenza dell'intervento, la previa acquisizione del consenso dell'interessato,
diveniva assolutamente irrilevante verificare che il prelievo fosse stato
effettuato solo per dare esecuzione alla richiesta della p.g. ovvero fosse
stato determinato anche da esigenze medico-diagnostiche.
Stante la legittimità dell'acquisizione probatoria
(documentazione medica attestante il tasso alcolemico presente nel sangue) e la
conseguente infondatezza del motivo di impugnazione proposto, la Corte di
Cassazione rigettava il ricorso.
[1] Si vedano, in tal senso: Cass.
Pen., sent. n. 26108 del 16.05.2012, Pesaresi, rv. 253596; sent. n. 10286 del
4.11.2008, Esposito, rv. 242769.
[2] Ex multis: Cass.Pen., sez. I, 22
giugno 1999, Fata, in Cass. pen.,
2000, 3101.
[3] In
una recente sentenza (Cass.Pen., sent. n. 38077/2012, Guardabascio), peraltro,
la Suprema Corte ha statuito che il consenso dell'interessato al prelievo
ematico finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, può essere desunto
altresì dalla mancanza di un suo dissenso espresso all'esecuzione
dell'operazione medico-sanitaria, con conseguente utilizzabilità processuale
dei relativi risultati.
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