Corso gratuito esame avvocato 2012/2013
In questi giorni sarà inviata ai corsisti la dispensa "Manuale diritto penale - parte prima" in cui si affronteranno argomenti relativi agli elementi oggettivi del reato.
L'idea di queste dispense di dottrina nasce dalla poca dimestichezza dei praticanti con il diritto penale teorico, molto spesso abbandonato durante la pratica.
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Ecco un breve estratto della dispensa:
L’OMISSIONE.
Passando all’esame della struttura del reato
omissivo, occorre in primo luogo interrogarsi sulla essenza dell’omissione.
Dottrina tradizionale ha tentato di attribuire
all’omissione un’essenza fisico-naturalistica, sia pure alla stregua di
differenti percorsi ricostruttivi, intesi ad identificare l’omissione
rispettivamente in un’inerzia, un aliud facere o nel movimento nervoso con cui
si arresta l’impulso ad agire.
Tali posizioni sono oggi state superate dalla c.d. essenza normativa dell’omissione
ravvisandosene il proprium nel non facere
quod debetur: l’omissione consiste
quindi nel mancato compimento dell’azione possibile che il soggetto ha il
dovere giuridico, non anche morale o sociale, di compiere.
Occorre distinguere tra reati omissivi propri (delicta
omissiva) e reati omissivi impropri
(delicta commissiva per omissionem).
L’orientamento preferibile elabora un criterio di
distinzione di tipo “materiale”:
Diversamente dai reati omissivi propri integrati dal
mancato compimenti di un’azione comandata dalla legge, senza ch rilevi il
verificarsi dell’evento, nei reati omissivi impropri la realizzazione
dell’evetno appartiene alla fattispecie, il cui nucleo essenziale consiste per
l’appunto nel mancato impedimento dell’evento materiale; l’omittente assume,
quindi, la veste di garante della
salvaguardia del bene protetto e risponde anche dei risultati connessi l suo
mancato attivarsi.
Reati
omissivi propri: si rimprovera all’omittente di non
aver posto in essere l’azione doverosa, non già di non aver impedito il
verificarsi degli ulteriori risultati connessi lla condotta omissiva.
Si tratta di fattispecie previste da norme di parte speciale che provvedono
alla descrizione degli elementi costitutivi.
Reati
omissivi impropri: se ne rinviene la disciplina nella
parte generale del codice penale a mente del quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire
equivale a cagionarlo”.
Una prima delimitazione dell’operatività della
clausola di equivalenza ex art. 40 cpv c.p. è imposta dalla riferibilità della
stessa alle sole ipotesi commissive di eventoo, non anche a quelle di mera
condotta;
è necessario, inoltre, che si tratti di fattispecie
commissive causalmente orientate, per le quali, cioè, il legislatore non
pretenda specifiche modalità di condotta tali da non risultare compatibili con
una realizzazione omissiva.Gli elementi costitutivi e i criteri di identificazione della posizione di garanzia.
A monte è necessaria la violazione di un obbligo giuridico di impedire l’evento.
La prima uestione giuridica interpretativa posta
dall’art. 40 cpv attiene dunque alla individuazione degli obblighi giuridici di
attivarsi la cui violazione comporti responsabilità omissiva.
Sul tema la Cassazione ha statuito che tra le fonti
dell’obbligo di garanzia , tali da poter fondare la responsabilità omissiva ex
art. 40 co. 2 c.p., rientrano anche le fonti convenzionali, tra le quali sono
da ricomprendere non solo i contratti tipici, ma anche gli atti negoziali
atipici e le iniziative unilaterali assunte di fatto in assenza di un
particolare obbligo giuridico.Nel caso di assunzione consensuale ciò che rileva è l’oggettiva presa in carico.
Caso del poliziotto che aveva accompagnato volontariamente su degli slittini dei turisti, alcuni dei quali avevano sbagliato starda causandosi delle lesioni mortali.
Al poliziotto veniva contestato il reato di omicidio colposo.
I
cinque requisiti dell’obbligo di garanzia sono:
1. la giuridicità dell’obbligo di attivarsi;
2. la specificità dell’obbligo di garanzia, con
esclusione degli obblighi generici ed indeterminati;
3. la specificità dei soggetti beneficiari
dell’altrui obbligo di garanzia;
4. la specificità dei soggetti destinatari
dell’obbligo di garanzia;
5. l’esistenza di poteri giuridici impeditivi in
capo al garante; la preesistenza del potere dovere impeditivo rispetto alla
situazione di pericolo.
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