Per rimanere aggiornati con i contributi de "il diritto penale" cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------>
Il nostro codice penale all’articolo 40 sancisce una piena
equiparazione tra le causalità attive e quelle passive, a condizione che
sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento.
Ed infatti, al secondo comma della su citata norma viene
precisato che “ non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo” (omissione impropria).
Per l’individuazione della fonte del suddetto obbligo non è
sufficiente fare riferimento al principio del “neminem laedere” sancito
dall’art. 2043 del codice civile, ma è necessaria una norma di legge che lo
preveda specificatamente, ovvero l’esistenza di particolari rapporti giuridici
od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a
compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui.
Tale obbligo giuridico di impedire l’evento fa sorgere in
capo al soggetto su cui grava la c.d. “posizione di garanzia”,
consistente nel dovere di porre in essere tutte le misure necessarie a tutelare
il soggetto ritenuto più debole e, quindi, da garantire.
Essa, pertanto, è ravvisabile non solo quando vi sia un
rapporto di tutela tra il garante e il titolare di un determinato bene, ma
anche quando la necessità di tutela del soggetto garantito sorga nell’ambito di
un’attività che si svolge sotto un potere di organizzazione e di direzione di
un altro soggetto. In tale ultimo caso, esigenze commerciali, amministrative,
organizzative o di gestione possono rendere necessaria l’esigenza di attuare
una delega di funzioni dalla quale consegua anche il trasferimento della
posizione di garanzia, così che l’obbligo (giuridico) di impedire l’evento non
grava più su un solo soggetto, ma viene ad avere diversi titolari.
All’interno di una azienda, incontrovertibile è la posizione
di garanzia in capo al datore di lavoro (rectius, imprenditore) il quale, ex
art. 2087 codice civile è tenuto “ad adottare, nell’esercizio dell’impresa,
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro”.
Con riferimento, poi, alla delega di funzione essa,
inizialmente, era attuabile solo nelle imprese di notevoli o grandi dimensioni
(Cass. N.502/1981), considerato che nelle piccole e medie (imprese) l’imprenditore
ben poteva personalmente e da solo gestire tutte le attività di organizzazione
e controllo sui dipendenti.
Successivamente, il criterio quantitativo ha ceduto il passo
ad un criterio qualitativo, di talchè si è reso possibile attuare la delega di
funzioni anche nelle aziende di piccole dimensioni (Cass. N. 27/04/1987).
Senonchè, a prescindere dal criterio utilizzato, v’è da dire
che la delega di funzioni non è attuabile sine condizione. Ed infatti,
la delega risponde ad effettive esigenze dell’impresa e, pertanto, non esonera
l’imprenditore dalla responsabilità per l’inosservanza di norme sanzionate
penalmente.
Ed ancora, il delegato deve essere dotato di autonomia e dei
poteri necessari per l’adempimento degli obblighi oggetto della delega e deve
trattarsi in ogni caso, di persone tecnicamente qualificate.
Rispettate tali condizioni è, pertanto, possibile una delega
di funzioni all’interno di un’impresa, quali che siano le sue dimensioni.
Di conseguenza, diversi saranno i titolari della posizione
di garanzia, ciascuno dei quali sarà per intero destinatario dell’obbligo di
tutela imposto dalla legge, e nessuno potrà, eventualmente, andare esente da
responsabilità invocando l’esaurimento del rapporto obbligatorio o il
sub-ingresso in tale obbligo da parte di terzi (Cass. 46515/2004, n.
8593/2008).
Ne consegue che, nel caso di morte di un dipendente di una
impresa, qualora l’accertamento del nesso causale (elemento imprescindibile ai
fini dell’attribuzione della responsabilità) tra la condotta ascrivibile ai
garanti e l’evento dannoso (la titolarità di una posizione di garanzia non
comporta un automatico addebito di responsabilità) dovesse sortire esito
positivo, il titolare dell’impresa non potrebbe, certamente ed in alcun modo,
andare esente da un’imputazione per omicidio colposo,
e ciò nemmeno se invocasse a propria discolpa l’esistenza di
una delega di funzioni ad altri soggetti operanti all’interno dell’impresa. Ciò
per due ordini di ragioni: in primis, l’esistenza di una delega di funzioni non
priva il delegante della relativa e conseguente posizione di garanzia sua
propria; in secondo luogo, in una struttura di tipo apicale, colui che è posto
al vertice è, sempre e comunque, quantomeno responsabile in termini di culpa
in eligendo e culpa in vigilando, in quanto su di esso
grava in ogni caso un obbligo di vigilanza sull’operato dei
sottoposti e un onere relativo ai criteri di scelta dei soggetti ai quali
delegare talune delle proprie funzioni.
Nessun commento:
Posta un commento