mercoledì 20 giugno 2012

La figura del "Palo" nella violenza sessuale.

di Filippo Lombardi

1. Natura dogmatica del contributo del “palo”.  
Come è noto, la figura del c.d. palo è una delle più rilevanti ed empiricamente riscontrabili nel fenomeno del concorso di persone nel reato. Innanzitutto è bene spendere alcune parole in merito alla sua qualificazione dogmatica. Il soggetto definito “palo” è tecnicamente quel partecipe che, appostandosi nelle vicinanze del luogo ove si svolge l’esecuzione criminosa, tiene sotto controllo la zona per evitare presenze o interventi scomodi, i quali possano far fallire il piano criminoso che nel frattempo gli esecutori stanno concretizzando. Il compito del palo è quindi quello di sorvegliare la zona per anticipare o respingere presenze non volute e, se del caso, allertare gli altri per garantire loro l’impunità.  
Sembra opportuno chiarire innanzitutto la natura della sua partecipazione. Il palo è quel partecipe che si identifica nel complice, in quanto è ben distante dall’attività esecutiva, posta in essere dagli autori. La natura del suo contributo è, secondo chi scrive, bivalente. Più precisamente, nel concorso di persone nel reato siamo abituati a conoscere ex ante se il contributo di un partecipe sarà materiale (il soggetto che offre il grimaldello al potenziale ladro), o morale (l’istigatore o il determinatore che incita o crea l’altrui proposito criminoso). Il palo invece è un partecipe atipico, poiché la natura del suo intervento può essere definita solo ex post. Il palo infatti può tradurre la sua attività in una mera presenza sul luogo (sorveglianza), o in un intervento operativo (l’allertare gli altri, il respingere o sviare soggetti avventori). Nel secondo caso, il suo contributo è certamente materiale, mentre nel primo caso si sa che la mera presenza in un luogo non è sufficiente per la punibilità. Ci si chiede allora quale sia la ratio della punibilità di tale tipo di complice quando non è costretto ad operare visibilmente. A ben vedere, nel primo caso il palo è punibile perché la sua non è una mera presenza sul luogo ma una presenza dalla quale traspare l’adesione psichica necessaria a rafforzare l’altrui proposito criminoso. Quindi il contributo si atteggia come morale. Si potrebbe però ritenere che l’opera di sorveglianza si atteggi comunque come attività positiva e quindi materiale, poiché si concretizza un movimento corporeo e sono profuse energie psichiche nel controllo della zona circostante, ma in tal caso tale contributo, seppur bivalente, sarà parzialmente materiale e prevalentemente morale, poiché l’influsso che l’attività del palo fornisce agli esecutori, nel caso di mera stasi sul luogo, si sostanzia soprattutto nella fiducia che questi ultimi riporranno nell’attività del primo, e non tanto su un mezzo materialmente evincibile che permetta loro di compiere indisturbati l’illecito. Qualora, abbracciando la tesi ora proposta, si voglia ritenere il contributo del palo (almeno prevalentemente) morale, si deve ricordare come la Corte di Cassazione richieda che vi sia una concreta efficienza causale tra l’adesione psichica e l’evento posto in essere da altri. Questa efficienza causale è netta nel caso del complice, perché egli conferisce sicurezza al resto del gruppo, e agevola in tal modo il loro operato.  
Una seconda questione riguarda il caso in cui un intervento commissivo da parte del palo si verifichi successivamente al perfezionamento del reato altrui. Ci si immagini il caso in cui Tizio (palo) noti la presenza di poliziotti che si avvicinano insospettiti al luogo dove si sta svolgendo un furto in abitazione, e in maniera occulta effettua uno squillo sul telefono di uno degli autori che intanto aveva ultimato il furto e quindi esce in fretta ma in maniera sicura garantendosi l’impunità. Nel frattempo i poliziotti si avvicinano all’abitazione ma non riscontrano nulla di sospetto e si allontanano. Si può dire che Tizio ha commesso il reato di favoreggiamento personale o ha comunque concorso nel reato di furto in abitazione? Non è necessario addentrarsi nei meandri della disciplina relativa al favoreggiamento personale, poiché la Giurisprudenza ha risposto in maniera costante in favore della seconda ipotesi. Infatti l’accordo tra il palo e gli esecutori è sin dall’inizio quello per cui il palo avrebbe tenuto indenne da occhi indiscreti gli autori, a prescindere da se gli autori si fossero trovati in situazione di bisogno durante l’esecuzione o a reato avvenuto. Come insegna la Cassazione, la promessa di aiuto, da apportare successivamente al perfezionamento del reato, avvenuta prima del compimento dello stesso, vale come concorso nel reato e non come favoreggiamento.   
Un ulteriore appunto, riguardante il rapporto tra il contributo del palo è le teorie giustificative della punibilità dei partecipi (TEORIA CONDIZIONALISTICA E TEORIA DELL’AGEVOLAZIONE O RINFORZO). Data la natura bivalente del contributo del palo, a cui prima si accennava, risulta comprensibile che la punibilità del suo ausilio sarà alternativamente giustificata da una delle due teorie in parentesi. Se il palo è “inoperante”, cioè si limita ad una presenza con solo fine di sorvegliare, la sua condotta rafforza l’altrui proposito criminoso, e sarà punibile in base alla teoria dell’agevolazione o del rinforzo. Se il suo contributo, invece, assumerà una rilevanza essenziale, ad esempio perché egli ha avvertito i concorrenti dell’arrivo incombente sul posto dei proprietari dell’appartamento che questi ultimi stavano svaligiando, rendendo possibile il reato altrimenti destinato ad azzerarsi, sarà la teoria condizionalistica ad operare. Ci si chiede cosa succede nel caso di palo “sbadato”, cioè quel palo che all’inizio dell’attività esecutiva altrui, sorveglia con diligenza, mentre successivamente non nota l’arrivo di poliziotti sul posto, e non avverte i sodali. I poliziotti intervengono e bloccano la vicenda criminosa. A ben vedere, il palo non ha per niente agevolato, anzi si è rivelato “un fiasco”, e certamente il suo contributo non è sussumibile nel concetto di condicio sine qua non, poiché il reato non è venuto ad esistenza. A garantire la punibilità del palo, in questo caso, è la teoria dell’accessorietà, che non si preoccupa di verificare la validità del contributo ma di stabilire la ratio della punibilità di chi non mette in pratica il reato dal punto di vista esecutivo. Nel caso di specie, la condotta del palo accede alla condotta altrui che si è estesa fino al livello di tentativo, e quindi l’agevolazione va valutata non rispetto alla consumazione non avvenuta, ma rispetto al tentativo idoneo.  
Ultima osservazione in merito all’applicabilità della circostanza attenuante del contributo minimo alla condotta del palo. La Giurisprudenza ritiene che il contributo minimo abbia due caratteristiche principali, una relativa al giudizio di comparazione, e una relativa alla portata. Il primo punto va chiarito. Ci si chiede, cioè, quale sia il termine di paragone rispetto al quale valutare l’entità minima del contributo. Due tesi sono state espresse al riguardo: la prima fa riferimento ai contributi altrui, quindi il giudizio di comparazione è soggettivo; la seconda fa riferimento al fenomeno concorsuale globalmente inteso e quindi il giudizio è oggettivo. La prima teoria deve essere scartata, poiché realizzare una classifica dei contributi di tutti non vuol dire logicamente che il contributo ultimo in classifica non sia stato molto rilevante per l’azione del gruppo. Deve essere quindi accettata l’ultima teoria, ma essendo essa abbastanza generica, necessita di chiarimenti, o meglio necessita di essere spiegata proprio attraverso la nozione di portata del contributo. La Cassazione, con orientamento oramai costante, ha riferito che il contributo minimo è quello che ha una rilevanza causale minima, non degna di considerazione all’interno della complessiva economia del concorso di persone nel reato, dato l’alto grado di sostituibilità del contributo stesso, sì da risultare trascurabile (CASS. PEN. 45248/2005). La Corte però non ammette che l’attenuante sia applicata sul mero presupposto che il reato si sarebbe verificato comunque senza l’intervento del palo: perché nel nostro ordinamento un contributo è punito non solo se è essenziale ma anche se ha agevolato o rinforzato la vicenda criminosa di gruppo ( e il palo, appunto, agevola o rinforza). Ciò vuol dire che si può avere un contributo non essenziale (nel senso che se non vi fosse stato, comunque il reato si sarebbe verificato), ma che, nel momento in cui è stato prestato, ha agevolato o rinforzato in maniera evidente ed importante.  
E’ da rimarcare, incidentalmente, come la presenza dell’attenuante tra le regole disciplinanti il concorso di persone nel reato, per come è stata interpretata dalla Giurisprudenza di Legittimità, si è rivelata fondamentale per (non tanto superare, quanto) integrare la teoria condizionalistica. Dire che un contributo può essere agevolmente sostituito significa ammettere che esistono contributi non essenziali ( cioè che non sono condiciones sine quibus non) che vanno comunque puniti.  
La Cassazione non considera l’attenuante predetta applicabile al palo, poiché l’attività di “sentinella” ha acquisito oramai un’importanza quasi vitale nel fenomeno concorsuale (sia eventuale che necessario). Sia se il palo ha effettuato solo l’attività di sorveglianza, sia se è dovuto intervenire in maniera più vistosa per rendere possibile l’illecito, la sua opera è fondamentale (non per forza essenziale) per l’attività criminosa complessivamente intesa, e non si può dire che abbia efficienza causale minima né che sia altamente sostituibile (CASS. PEN. 71/1974).  


2. La figura del “palo” nel reato di violenza sessuale. La problematica del capo di imputazione. 
Dai casi di cronaca che sono stati posti all’attenzione del pubblico dai mass-media, anche in periodi recenti, spiccano i casi in cui gruppi di ragazzi hanno abusato sessualmente di singole ragazze di giovane età, normalmente in casolari di campagna, lontano da occhi indiscreti. Spesso la vicenda criminosa si consumava all’interno di tali dimore ed era compiuta da più soggetti agenti, mentre fuori dal casolare spiccava la figura di uno dei ragazzi, appostatosi all’esterno come palo al fine di controllare la situazione e fare in modo che il fatto si consumasse senza risvolti problematici.  
Ferma restando la responsabilità penale oramai chiara di questo complice (come da paragrafo 1), ci si chiede quali siano i reati a lui imputabili. La risposta più immediata è quella di concorso in violenza sessuale, disciplinato dagli articoli 110-609 bis c.p. A ben vedere bisogna approfondire il discorso chiamando in causa anche il reato plurisoggettivo di violenza sessuale di gruppo, ex art. 609-octies. Tale articolo punisce più soggetti che, riuniti, partecipano agli atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. 
Bisogna comprendere quindi i concetti di persone riunite e di partecipazione agli atti sessuali a cui la norma fa riferimento, poiché su questi significati si baserà il capo di imputazione corretto. La Corte di Cassazione ha espresso vari principi che possono aiutarci nella definizione del problema:  
[Simbolo] La violenza sessuale di gruppo si verifica quando più persone riunite partecipano alla commissione del fatto; non è richiesto però che tutti i componenti compiano atti tipici, essendo sufficiente un contributo causale alla commissione del reato. Non è necessario nemmeno che gli altri componenti (che non compiono atti tipici) assistano all’esecuzione altrui, essendo sufficiente la loro presenza sul luogo, perché in grado di rafforzare il proposito criminoso dell’autore in senso stretto, consapevole dell’appoggio psichico e della presenza del gruppo (CASS. PEN. 15089/2010).   
[Simbolo] La violenza sessuale di gruppo è data dalla consapevolezza da parte della vittima della presenza simultanea di più persone sul luogo e nel momento del fatto (CASS. PEN. 7336/2009). 
[Simbolo] Le condotte agevolatrici diverse dall’esecuzione degli atti di violenza sessuale da parte del concorrente la cui presenza non è percepita sul luogo, dà origine al concorso in violenza sessuale semplice da parte di tale concorrente (CASS. PEN. 20279/2008).  

Questi principi ci aiuteranno a risolvere casi spinosi, come i seguenti, per i quali si valuterà come risultato l’imputazione di Tizio [si considerino Tizio palo, Caio esecutore, Mevio Esecutore, Sempronia vittima] :  
1) Tizio si trova fuori dal casolare. Dentro c’è Mevio il quale violenta Sempronia. Sempronia si configura l’atto come compiuto dal solo Mevio e ignora la presenza di Tizio =  TIZIO RISPONDE DI CONCORSO IN VIOLENZA SESSUALE SEMPLICE ( 110-609bis c.p.) 
2) Tizio si trova fuori dal casolare. Dentro c’è Mevio, che violenta Sempronia. Ella sa che fuori c’è Tizio che dà manforte a Mevio facendo da palo = TIZIO RISPONDE DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (art. 609-octies) 
3) Tizio si trova fuori dal casolare. Dentro ci sono Mevio e Caio che violentano Sempronia. Questa non sa che fuori c’è Tizio = TIZIO RISPONDE DI CONCORSO ESTERNO IN VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (artt. 110-609octies c.p.) 
4) Tizio si trova fuori dal casolare. Dentro ci sono Mevio e Caio che violentano Sempronia. Questa sa che fuori c’è anche Tizio che dà manforte = TIZIO RISPONDE DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (art. 609 octies c.p.)

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