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sabato 15 settembre 2012

Le prassi di mercato ammesse: legittimità e sovranità popolare nella tutela penale del mercato.


   ACCEPTED MARKET PRACTICES (AMPS)


di Cristiana Panebianco

All’interno della fattispecie del reato di insider trading emerge una zona franca, esente da illiceità o, per lo più, resa tale dalla Direttiva madre in tema di manipolazione finanziaria ossia la Directive Market Abuse  n. 2003/6/CE.
Talune operazioni ovvero ordini di compravendita che “forniscano informazioni false o fuorvianti in relazione all’offerta, al prezzo, alla domanda di strumenti finanziari nonché le operazioni di compravendita che consentano tramite l’azione di una o più persone che agiscano in collaborazione tra di loro, la fissazione di un prezzo di mercato di uno o più strumento finanziari ad un livello anormale oppure artificiale, costituiscono la fattispecie di manipolazione di mercato, a meno che si dia prova che le suddette condotte siano realizzate sulla base di motivazioni legittime ed in conformità alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolamentato in oggetto.”
Questa la definizione testuale dell’articolo 1 della direttiva in parola che, chiaramente, esplicita la possibilità di realizzare una area esente da antigiuridicità pur in presenza di oggettivi elementi illeciti per la prima volta, tracci un solco intorno al fenomeno insider.
Il fattore discriminante, dunque, risiederebbe nella presenza di prassi, ovvero di comportamenti atti a ripetersi nel tempo tanto da radicarsi nella realtà socioeconomica relativa.
In massima sintesi, colui che compia un ordine di compravendita, sostanzialmente idoneo a determinare una schietta manipolazione del mercato finanziario in cui quell’ordine avviene, potrebbe perchè a ciò facultato, inequivocabilmente, dalla stessa direttiva, dichiarare che le motivazioni sottese al compimento dell’operazione sono legittime perchè conformi alla prassi –meglio,  al suo contenuto – ammessa in quel mercato.
La prassi ammessa ed i suoi elementi diventano, ipso iure, il testo “normativo” in base al quale determinare o meno l’esistenza di una manipolazione finanziaria: è instaurato, quindi, un rapporto di genus a species tra il contenuto della prassi e il comportamento dell’uomo, fraudolento solo in potenza.
Da un lato, infatti, è obbligatoria la presenza della prassi affinchè quel comportamento sia lecito ma, dall’altro lato, è necessario che quel comportamento sia azionato sulla scia di motivazioni legittime.
E’ di intuitiva evidenza che il contenuto di una prassi sia agevole da cogliere: vedremo nel prosieguo come la Direttiva siasi premurata di stabilire dei factors, degli standards in merito al contenuto ma, circa la legittimità dei motivi, non abbiamo alcun riferimento.
Infatti, tale legittimità non è stata esplicitata né dalla normativa comunitaria né da fonti del diritto interno.