ACCEPTED MARKET PRACTICES (AMPS)
di Cristiana Panebianco
All’interno
della fattispecie del reato di insider
trading emerge una zona franca, esente da illiceità o, per lo più, resa
tale dalla Direttiva madre in tema di manipolazione finanziaria ossia la Directive Market Abuse
n. 2003/6/CE.
Talune
operazioni ovvero ordini di compravendita che “forniscano informazioni false o
fuorvianti in relazione all’offerta, al prezzo, alla domanda di strumenti
finanziari nonché le operazioni di compravendita che consentano tramite
l’azione di una o più persone che agiscano in collaborazione tra di loro, la
fissazione di un prezzo di mercato di uno o più strumento finanziari ad un
livello anormale oppure artificiale, costituiscono la fattispecie di
manipolazione di mercato, a meno che si dia prova che le suddette condotte
siano realizzate sulla base di motivazioni legittime ed in conformità alle
prassi di mercato ammesse sul mercato regolamentato in oggetto.”
Questa la
definizione testuale dell’articolo 1 della direttiva in parola che,
chiaramente, esplicita la possibilità di realizzare una area esente da
antigiuridicità pur in presenza di oggettivi elementi illeciti per la prima
volta, tracci un solco intorno al fenomeno insider.
Il fattore
discriminante, dunque, risiederebbe nella presenza di prassi, ovvero di
comportamenti atti a ripetersi nel tempo tanto da radicarsi nella realtà
socioeconomica relativa.
In massima
sintesi, colui che compia un ordine di compravendita, sostanzialmente idoneo a
determinare una schietta manipolazione del mercato finanziario in cui
quell’ordine avviene, potrebbe perchè a ciò facultato, inequivocabilmente,
dalla stessa direttiva, dichiarare che le motivazioni sottese al compimento
dell’operazione sono legittime perchè conformi alla prassi –meglio, al suo contenuto – ammessa in quel mercato.
La prassi
ammessa ed i suoi elementi diventano, ipso iure, il testo “normativo” in base
al quale determinare o meno l’esistenza di una manipolazione finanziaria: è
instaurato, quindi, un rapporto di genus a species tra il contenuto della
prassi e il comportamento dell’uomo, fraudolento solo in potenza.
Da un lato,
infatti, è obbligatoria la presenza della prassi affinchè quel comportamento
sia lecito ma, dall’altro lato, è necessario che quel comportamento sia
azionato sulla scia di motivazioni legittime.
E’ di
intuitiva evidenza che il contenuto di una prassi sia agevole da cogliere:
vedremo nel prosieguo come la
Direttiva siasi premurata di stabilire dei factors, degli
standards in merito al contenuto ma, circa la legittimità dei motivi, non
abbiamo alcun riferimento.
Infatti,
tale legittimità non è stata esplicitata né dalla normativa comunitaria né da
fonti del diritto interno.