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venerdì 5 ottobre 2012

Utilizzo account e posta elettronica del terzo inconsapevole: reato di sostituzione di persona.


Cassazione penale, sez. III, 3 aprile 2012, n. 12479

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Nella sentenza in esame la Suprema Corte afferma che integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete.
Di seguito il testo della sentenza:
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 17 novembre 2010, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente confermato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Roma, con cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 494 c.p. - così diversamente qualificato il fatto di cui all'imputazione originaria - per avere, in concorso con altro soggetto e senza il consenso dell'interessata, al fine di trame profitto o di procurare a quest'ultima un danno, utilizzato i dati anagrafici di una donna, aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica e facendo, così, ricadere sull'inconsapevole intestataria le morosità nei pagamenti di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di impugnazione, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 494 c.p., perché l'imputato avrebbe utilizzato i dati anagrafici della vittima solo per iscriversi al sito di aste on-line, partecipando poi alle aste con un nome di fantasia; e non vi sarebbe, in linea di principio, alcuna necessità di servirsi di una vera identità per comprare oggetti on-line, ben potendo utilizzarsi uno pseudonimo. Nè potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, quanto affermato dalla Corte di cassazione, sez. 5, 8 novembre 2007, n. 46674, perché detta decisione si riferirebbe alla diversa fattispecie della creazione di un account di posta elettronica apparentemente intestato ad altra persona e della sua utilizzazione per intessere rapporti con altri utenti, traendoli in errore sulla propria identità personale. Sempre per la difesa, la circostanza che il venditore mancato sia andato alla ricerca delle generalità dell'acquirente apparente sarebbe ininfluente ai fini della configurazione del reato, non essendo il normale comportamento di un soggetto fruitore del servizio di aste on- line quello di voler conoscere le generalità dell'altro contraente nel momento in cui il pagamento dell'oggetto venduto non è stato effettuato.