Cassazione penale, sez. III, 3 aprile 2012, n. 12479
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Nella sentenza in esame la Suprema Corte afferma che integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete.
Di seguito il testo della sentenza:
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 17 novembre 2010, la Corte d'appello di Roma ha
parzialmente confermato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Roma,
con cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 494 c.p. -
così diversamente qualificato il fatto di cui all'imputazione originaria - per
avere, in concorso con altro soggetto e senza il consenso dell'interessata, al
fine di trame profitto o di procurare a quest'ultima un danno, utilizzato i
dati anagrafici di una donna, aprendo a suo nome un account e una casella di
posta elettronica e facendo, così, ricadere sull'inconsapevole intestataria le
morosità nei pagamenti di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in
rete.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo
di impugnazione, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 494 c.p., perché
l'imputato avrebbe utilizzato i dati anagrafici della vittima solo per
iscriversi al sito di aste on-line, partecipando poi alle aste con un nome di
fantasia; e non vi sarebbe, in linea di principio, alcuna necessità di servirsi
di una vera identità per comprare oggetti on-line, ben potendo utilizzarsi uno
pseudonimo. Nè potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, quanto
affermato dalla Corte di cassazione, sez. 5, 8 novembre 2007, n. 46674, perché
detta decisione si riferirebbe alla diversa fattispecie della creazione di un
account di posta elettronica apparentemente intestato ad altra persona e della
sua utilizzazione per intessere rapporti con altri utenti, traendoli in errore
sulla propria identità personale. Sempre per la difesa, la circostanza che il
venditore mancato sia andato alla ricerca delle generalità dell'acquirente
apparente sarebbe ininfluente ai fini della configurazione del reato, non
essendo il normale comportamento di un soggetto fruitore del servizio di aste
on- line quello di voler conoscere le generalità dell'altro contraente nel
momento in cui il pagamento dell'oggetto venduto non è stato effettuato.