Domani su questa pagina pubblicheremo in anteprima le tracce che verranno assegnate per la seconda prova di penale dell'esame d'avvocato.
Per essere i primi a conoscerle e per essere aggiornati sulle soluzioni cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------->
TRACCIA 1
Nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web
con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra tizio e caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere.
A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili
TRACCIA 2
Tizio, notaio, ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato l'omesso pagamento dell'importo dovuto e questi, verificato quanto accaduto, sporgeva denuncia nei confronti del notaio.
Avviato il procedimento penale, l'A.G. inquirente verificava che il danaro di cui Tizio si era appropriato era molto ingente. Pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di 2 appartamenti di proprietà di Tizio. Quindi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla parte dei beni immobili oggetto di sequestro.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato e soffermandosi sulla possibilità della confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro
ieri siete stati impeccabili! speriamo che anche oggi sia così
RispondiEliminaoggi vi dovete superare
RispondiEliminaè ancora prestino... nulla ancora????
RispondiElimina:-( niente ancora raga?
RispondiEliminadove trovo le soluzioni, ieri non le ho trovate
RispondiEliminaComplimenti per ieri; oggi non vi smentirete..ne sono certa!
RispondiEliminasalve sapete dirmi dove avete trovato le soluzioni dei parere di ieri?
Elimina1 traccia su pedopornografia...
RispondiEliminatutto tace ancora?
RispondiEliminaAncora nulla sulle tracce?
RispondiEliminaTizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato
RispondiEliminal'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze
della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro.
raga, una dovrebbe essere qst...appena ho l'altra la metto..
nel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web
RispondiEliminacon un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra tizio e caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere.
A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili.
siete sicuri sulla seconda?
RispondiEliminaRagazzi potete dirci le fattispecie penali quali sono e i relativi riferimenti normativi per favore
RispondiEliminama le tracce qui niente??
RispondiEliminaRagazzi siete grandiosi...conviene aspettare altro pò per conferma?
RispondiEliminaconfermo entrambe!
RispondiEliminaragazzi appena potete mandate qualche indicazione
RispondiEliminaCONFERMO
RispondiEliminaTraccia 1
RispondiEliminanel corso di una indagine di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello sfruttamento dei minori a fini sessuali, l'agente autorizzato ad operare sotto copertura sulla rete web
con un nikname, accerta uno scambio di materiale pedopornografico tra tizio e caio, accertando, poi, che il nikname utilizzato da uno degli utenti è riferibile a Tizio, titolare dell'utenza telefonica usata per la connessione internet, la quale risulta ubicata in un appartamento abitato soltanto da lui. Contattandolo direttamente sempre in via telematica, l'agente acquisisce da Tizio numerose immagini pedopornografiche. Tizio viene sottoposto a procedimento penale e si procede al sequestro del computer di Tizio rinvenuto nell'appartamento. La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer in sequestro consente di accertare che con quel computer erano stati inviati numerosi messaggi di posta elettronica con allegati files contenenti immagini pedopornografiche, che esiste un'apposita cartella salvata sul disco rigido, contenente numerosissimi files di immagini e filmati dello stesso genere.
A questo punto, Tizio si reca da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi la fattispecie o le fattispecie configurabili nella condotta descritta soffermandosi in particolare sulle figure della progressione criminosa dell'antefatto e post-fatto non punibili.
Traccia 2
Tizio ometteva il versamento delle somme affidategli dai clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro per gli atti rogati. L'illecito veniva scoperto quando ad uno dei clienti veniva contestato
l'omesso pagamento dell'imposta dovuta e questi, verificato quanto accaduto sporgeva denuncia nei confronti del Notaio. Avviato il procedimento penale, l'Autorità giudiziaria inquirente verificava che il denaro di cui tizio si appropriava era molto ingente, pertanto, si disponeva il sequestro finalizzato alla confisca di due appartamenti di proprietà di Tizio. Questi si reca dunque dal proprio avvocato per conoscere possibili conseguenze
della condotta contestatagli sia sotto il profilo sanzionatorio che con riguardo alla sorte dei sui beni immobili oggetto del sequestro.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere illustrando la fattispecie penale ravvisabile nel caso prospettato, soffermandosi sulla possibilità di confisca per equivalente degli immobili appartenenti a Tizio e sottoposti a sequestro.
ma la soluzione ???????
RispondiEliminadai ragazzi qualche aiuto per discutere queste tracce
RispondiEliminaforza aiutateci.....
RispondiEliminaBuongiorno, le soluzioni a queste tracce quando arriveranno? e quale consigliate?
RispondiEliminaper la traccia 2 dovrebbe trattarsi di peculato e non di appropriazione indebita, in quanto il notaio è un pubblico ufficiale ovvero incaricato di un pubblico servizio.
RispondiEliminaper la prima traccia attenzione, perchè la detenzione di materiale pedo-pornografico non costituisce reato, mentre lo è la diffusione.
Spero di esservi stata di aiuto.
vabbè ho sbagliato il numero delle tracce, scusate
Eliminada chi ha passato l'esame ormai da qualche anno...in bocca al lupo a tutti!
RispondiEliminasoluzioni?
RispondiEliminaRAGA, IO HO PROVATO AD INVIARVI LA SOLUZIONE DELLA SECONDA TRACCIA, MA DICE KE è TROPPO LUNGA...COME DEVO FARE????
RispondiEliminacrea un file .txt e uppalo su rapidshare
EliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
Eliminanon si vede nulla.
EliminaMA COSA STATE FACENDO??? VI POSTATE CON NOME E COGNOME PER AVERE LE SOLUZIONI DELL'ESAME DI STATO!?? NON E' UN GIOCO, I COMMISSARI CONTROLLANO , A MILANO HANNO ANNULLATO TANTISSIMI COMPITI!!!!NON PERDETE TEMPO AD ASPETTARE SOLUZIONI MAGARI ERRATE CHE GIRANO SUL WEB, SE POI VI BOCCIANO LA COLPA DI CHI SARA'?!?!?! DI UNO SCONOSCIUTO "ANONIMO""!! SU DAII!!!
Eliminadove l'hai postata
Eliminaci saranno anke le soluzioni?
RispondiEliminadividila in due
RispondiEliminaInquadramento della problematica
RispondiEliminaLa nozione di pubblico ufficiale è da sempre stata oggetto di controversia sia in dottrina che in giurisprudenza, stante la vaghezza delle definizioni legislative contenute all'interno degli artt. 357 e 358 c.p..
Mentre, per quanto attiene alla funzione legislativa e a quella giudiziaria l'ambito risulta essere di facile caratterizzazione, maggiori problematiche ha dato la funzione amministrativa, in quanto non inquadrabile in uno schema tipico.
L'intervento normativo, avvenuto con la L. 86/1990, modificata dalla L. 181/1992, ha contribuito a risolvere molti problemi interpretativi che l'originaria formulazione degli articoli sopra richiamati aveva suscitato. L'attuale formulazione dell'art. 357 c.p., infatti, si preoccupa di definire la funzione amministrativa come quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (elementi di riconoscimento esterno), e caratterizzata dalla formulazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, nonché dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (elementi di riconoscimento interno) ([i]).
Dalla definizione legislativa emerge come l'elemento che contraddistingue il pubblico ufficiale sia l'esercizio di una "funzione pubblica"; posto, però, che anche in merito al concetto di "funzione pubblica" non vi è una definizione univoca, le incertezze sembrano permanere all'interno della manualistica e delle corti.
PARTE SECONDA - NOTAIO -
RispondiEliminaCiò brevemente precisato, ci dobbiamo domandare se l'attività svolta dal notaio possa essere qualificata "pubblica funzione", tale da attribuire al soggetto la qualifica di pubblico ufficiale e se, in caso di risposta positiva, Tizio possa essere ritenuto responsabile del delitto di peculato, previa verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 10 luglio 2008 (dep. 23 settebre 2008), n. 36364
RispondiEliminaPer cessione di materiale pedopornografico occorre la previa detenzione. Ne consegue che la detenzione di materiale pedopornografico assume i connotati di un antefatto non punibile e per tale ragione rimase assorbito nel delitto di cessione. In definitiva, la condotta di cui all'art. 600 quater c.p., rimarrà assorbita in quelle di cui all'art. 600 ter allorchè sussista una progressione criminosa o un assorbimento e la condotta della detenzione sia prodromica a quelle di cui all'art. 600 ter c.p.. Nella fattispecie tra la condotta di cui all'art. 600 quater c.p. e quella di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4 esiste assorbimento e non concorso di reati o concorso apparente di norme, perchè il reo per cedere il materiale ha dovuto prima procuraselo.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Angelo Maria - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
difensore di D.P.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 21 novembre
del 2007;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, il
quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
La soluzione accolta dalla Suprema Corte
RispondiElimina- Secondo un primo orientamento, per pubblica funzione si intende qualsiasi attività che sia capace di realizzare i fini propri dello Stato, anche se esercitata da soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Di conseguenza, secondo tale impostazione, è pubblico ufficiale la persona chiamata a volere ed agire nell'interesse dello Stato o di una pubblica amministrazione ([ii]).
- Secondo una diversa teoria, per pubblico ufficiale si deve intendere il soggetto che: a) concorre a formare o forma la volontà dell'ente pubblico, ovvero che lo rappresentano all'esterno; b) è munito di poteri autoritativi; c) è munito di poteri certificativi ([iii]).
- In linea di prima approssimazione possiamo definire i poteri autoritativi come tutti quei poteri, non solo coercitivi, che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che non si trova su un piano paritetico rispetto alla pubblica amministrazione.
- Nel novero dei poteri certificativi rientrano quelle attività di documentazione cui l'ordinamento riconosce efficacia probatoria quindi, come tale, anche l'attività posta in essere dal notaio, dagli agenti di cambio, dai mediatori autorizzati, ecc. Come affermato anche dal giudice nomofilattico "l'elemento caratterizzante della qualità di pubblico ufficiale è quello dell'esistenza del potere pubblico autoritativo in senso lato, del quale, in sostanza, fa parte anche il potere certificativo. L'esistenza di quest'ultimo non necessariamente deve essere prevista in maniera esplicita, ben potendo risultare dalla natura dell'atto posto in essere, in relazione ai fini dello stesso" ([iv]).
- Secondo l'opinione dei giudici "Non v'è dubbio che la condotta appropriativa del notaio vada qualificata come peculato. La qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili)" ([v]).
- Orientamento che trova conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "commette il reato di peculato il notaio che, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall'incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale. Il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dall'art. 9, comma 4, L. 12 giugno 1973, n. 349, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l'obbligo di versare l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento" ([vi]).
- Tornando al caso di specie, non può essere accolta la tesi difensiva secondo la quale l'attività del notaio, nell'adempimento dell'obbligazione tributaria vada qualificata come estranea alla funzione pubblica svolta per la stipula degli atti.
- Il fatto che il notaio sia responsabile d'imposta ed assuma come tale la veste di coobbligato solidale, che la legge affianca al soggetto passivo d'imposta, al fine di agevolare la riscossione dei tributi, non vale certo ad escludere la qualifica pubblicistica che gli compete.
- Per tali motivi, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata.
Grazie... Ma va bene come soluzione?
EliminaMa il numero della sentenza?
Eliminagio ciao mi puoi dare i riferimenti delle sentenze
EliminaFatto
RispondiEliminaLa corte d'appello di Lecce, con sentenza del 21 novembre del 2007, confermava quella resa dal tribunale della medesima città il 26/1/2007, con cui D.P.M. era stato dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 81 c.p., art. 600 ter c.p., comma 4 e art. 600 quater c.p., così scissa e riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 600 ter c.p., comma 3 e, concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata l'ispettore C.A., su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, aveva iniziato un'attività sotto copertura con l'utilizzo del nick-name "(OMISSIS)". In tale veste il (OMISSIS) aveva intercettato uno scambio di materiale pedopornografico tra "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", accertando che "(OMISSIS)" era riferibile all'utenza telefonica (OMISSIS) intestata a T.R., compagna dell'attuale ricorrente, ed attiva nell'ambito della sede del patronato ACLI di (OMISSIS) con abbonamento alla società (OMISSIS) sottoscritto da D.P. M. mentre "(OMISSIS)" corrispondeva all'utenza telefonica intestata a P.A.. L'ispettore, scambiando per quindici giorni materiale pedopornografico con gli utenti del canale, aveva individuato numerosi indirizzi di IP tra cui quello in uso al D. P..
Il predetto si era difeso sostenendo di non avere avuto la consapevolezza di detenere nel proprio computer materiale pedopornografico, anzi appena si era accorto della presenza di tale materiale aveva segnalato la circostanza ai carabinieri.
Tanto premesso in fatto, la corte a fondamento del proprio assunto osservava che il computer dove erano state rinvenute le immagini pedopornografiche era usato solo dall'imputato,che l'utente " (OMISSIS)" per scambiare materiale pedopornografico con "(OMISSIS)" si era avvalso di quel computer; che per mezzo della consulenza disposta dal pubblico ministero si era accertato che con esso erano stati inviati diversi messaggi di posta elettronica con allegati i files contenenti immagini pedopornografiche; che le immagini pedopornografiche erano state archiviate in una cartella salvata sul disco rigido e denominata "Da Masterizzare/Vietate"; che ulteriori riscontri si desumevano dall'esito positivo della perquisizione presso il patronato "Acli" nel corso della quale sull'hard disk del computer del prevenuto erano stati rinvenuti numerosi files contenenti immagini pedopornografiche nonchè dalla perquisizione nell'abitazione patema dove era stato trovato materiale pornografico.
certo che detenere materiale pedopornografico è reato art. 600
RispondiEliminaMA LA TRACCIA NOTAIO è PECULATO O NO??? ME LO DITE CON CERTEZZA??? PER FAVORE!
RispondiEliminapeculato, sicuro
EliminaOsservava infine che la denuncia sporta ai carabinieri, con cui peraltro il prevenuto si era limitato a segnalare l'invio di materiale pubblicitario, rappresentava un tentativo di salvataggio posto in essere quando le indagini erano state già da tempo avviate ed era stato individuata la persona che usava il nick name " (OMISSIS)", certamente in contatto con il D.P..
RispondiEliminaRicorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore deducendo:
la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente dopo avere premesso che dalle indagini non era emersa la sussistenza di una condotta divulgativa, ma la mera cessione a terzi in una singola occasione di materiale pedopornografico, assume che la corte non aveva preso in considerazione il dato certo costituito dalla denuncia da lui sporta ai carabinieri in epoca non sospetta nonchè la circostanza che il computer si trovava in un luogo aperto al pubblico per cui chiunque avrebbe potuto usarlo; precisa altresì che il rinvenimento del materiale pornografico lecito nell'abitazione paterna non poteva costituire riscontro alla consapevole detenzione di foto pedopornografiche; la violazione delle norme incriminatici nonchè mancanza di motivazione sul punto, per avere i giudici del merito ritenuto, senza adeguata motivazione, configurabile il concorso tra il delitto di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4 e quello di cui all'art. 600 quater c.p..
soluzioni vi prego!
RispondiEliminaragazzi x favore indicazioni sulla seconda traccia del notaio
RispondiEliminaPeculato, confisca, profitto, esclusione
EliminaCassazione penale , SS.UU., sentenza 06.10.2009 n° 38691
Chi è responsabile del delitto di peculato può subire la confisca per equivalente, prevista dall’articolo 322ter, comma primo, ultima parte, c.p. del solo prezzo e non anche del profitto del reato. Ciò in quanto, la norma de quo, limitando inequivocabilmente la confisca per equivalente al solo «prezzo» del reato, non può essere oggetto di un’interpretazione estensiva, la quale integrerebbe un’esegesi in malam partem della fattispecie penale incriminatice. (1-8)
Il notaio che ometta il versamento di somme, affidategli da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione ad atti rogati incorre nel delitto di peculato. La condotta appropriativa del notaio deve essere qualificata come peculato. Infatti, la qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili).
RispondiEliminaCass. pen. Sez. V Sent., 16-10-2009, n. 47178
ma farvelo da soli no?????
RispondiEliminama farti i fatti tuoi no?????
EliminaVa bene la soluzione di Gio?
RispondiEliminaGrazie per l impegno cmq Gio.
ci sono corti d'Appello dove i controlli su telefoni e altri apparecchi sono rigorosi e i ragazzi devono, per forza di cose, svolgere i pareri di testa propria senza aiuti, suggerimenti e quant'altro....trovo davvero ingiusto che in altre sedi d'esame ci sia talmente libertà da poter stare comodamente seduti ad aspettare che una persona più competente pubblichi lo svolgimento del parere da copiare pari pari sul foglio....
RispondiEliminacome sono d'accordo...-.-'
Eliminasono d'accordo ocn te, sarebbe tanto onesto quanto dignitoso svolgere il proprio compito con la propria testa e senza cercare aiuti extra. però, al tempo stesso, non mi sento di condannare chi cerca qlc riferimento, poichè il problema, per me, è nel sistema. qst esame si risolve in una vera mattanza, è massacrante e, come al solito, anche i più preparati finiscono con il non superarlo. immagino che chi scrive qui conosca lo stress di qst tre giorni! fermo restando quanto ho detto all'inizio, se riusciamo a dare un aiutino a chi si trova in difficoltà in qst momento che ben venga!!! però adesso mi sembra che ci siano abbastanza indicazione, quindi ragazzi non perdete tempo, redigete il vostro compito ed in bocca al lupo a tutti!
Eliminaquesta pagliacciata dell'esame di stato dovrebbero toglierla ma siamo in ITALIA
Eliminaquesta pagliacciata dell'esame di stato dovrebbero toglierla ma siamo in ITALIA ==> concordo pienamente cn te!!!
EliminaPWER GLI ALTRI SAPUTELLI E PUNTATORI DI INDICE : non si vede dall esame di abilitazione se si e in gamba o meno.
Traccia Notaio
RispondiEliminaRiferimenti normativi: art. 314 c.p. ( peculato) e 322 ter c.p. (confisca per equivalente)
(1) In materia di responsabilità del notaio e peculato, si veda Cassazione penale, sez. V, sentenza n° 47178/2009. "Il notaio che ometta il versamento di somme, affidategli da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione ad atti rogati incorre nel delitto di peculato. La condotta appropriativa del notaio deve essere qualificata come peculato. Infatti, la qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili)".
(2) In tema di peculato e confisca per equivalente, si veda Cassazione penale, SS.UU., sentenza 06.10.2009 n° 38691. In tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322 ter, comma primo cod. pen., può essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato.
(3) In tema di peculato, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 20.05.2009 n° 21165.
La confisca per equivalente prevista dall'articolo 322-ter, comma 1, ultima parte, del Cp, nel caso di condanna o di applicazione della pena per taluno dei delitti di cui agli articoli da 314 a 320 del Cp, può essere rapportata, in base al dato testuale della norma, non al profitto, ma soltanto al prezzo del reato, inteso in senso tecnico quale corrispettivo dell'esecuzione del reato pattuito e percepito dal suo autore, e in tale nozione non è certamente riconducibile il provento del delitto di peculato.
(4) Sentenza n. 37960 del 2011 Notaio accusato di peculato e con debiti per tributi evasi.
La previsione di cui all'art. 322 ter introduce la confiscabilità per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il "profitto" o il "prezzo" del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione. La norma prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso "la disponibilità" per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca.
Riferimenti per la prima traccia
RispondiEliminahttp://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-parere-penale-traccia-notaio-riferimenti-normativi-e-giurisprudenziali
ragazzi qualcosa sulla prima traccia?
RispondiEliminaal contrario di quanto accade con il materiale pornografico (la cui detenzione non costituisce illecito), è vietato salvare contenuti pedopornografici nella memoria del proprio computer. È consentita la semplice consultazione, ma la detenzione di foto con minori coinvolti in scene di sesso (o anche solo allusive) integra un reato: ciò purché tale detenzione sia consapevole, cioè cosciente [2]. Pertanto, nel caso di memorizzazione (nella cache del computer) di file temporanei (quelli cioè creati automaticamente dal pc ogni qual volta viene visitato un nuovo sito, al fine di velocizzare gli accessi successivi), il proprietario della macchina non è responsabile.
EliminaRecentemente, è intervenuta sul tema la Cassazione [3]. Con una sentenza assai rigorosa, la Corte ha precisato che della detenzione di materiale pedopornografico risponde colui che ne viene trovato in possesso, anche se non vi è l’effettiva prova che abbia avviato lui il download. Quindi, l’indagato, per provare la propria innocenza, deve riuscire a dimostrare – cosa invero assai difficile – che il collegamento al sito pedopornografico e il download dei contenuti è avvenuto in sua assenza e contro la sua volontà oppure che il download sia avvenuto casualmente, come nel caso dei file temporanei.
[1] Art. 600 quater cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 8285 del 09.12.2009.
[2] Cass. sent. n. 27272 del 10.07.12.
Credo che sul peculato ci siano due aspetti da considerare: 1) se c'è peculato del Notaio (facile, la sentenza è quella del 2009 che avete già trovato) e 2) se è possibile la confisca per equivalente. Da questo secondo punto di vista, posto una massima interessante
RispondiElimina"Secondo il dato testuale degli artt. 321, comma 2 bis, c.p.p. e 322 ter, comma 1, c.p., il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato. LO afferma la Corte di Cassazione uniformandosi all'orientamento formulato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38691 del 06/10/2009. Nella fattispecie, osserva la Corte, è indubbio che le somme di cui l'indagata, nella qualità di incaricata di pubblico servizio, si appropriò rappresentano il "profitto" del reato di peculato. È consentita la confisca diretta di tali somme (cd. confisca di proprietà), ma non la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente a detto profitto (cd. confisca di valore). La confisca per equivalente e, quindi, la cautela reale ad essa funzionale sono consentite solo con riferimento al "prezzo" del reato."
Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza n. 22505 del 07/06/2011
Ad ogni modo tale massima riprende la Sezioni Unite del 2009 che già avete trovato (n.38691).
E' molto semplice come parere.
Traccia Pedopornografia
RispondiEliminaRiferimenti Normativi:
Art 600 – quater cp. (detenzione di materiale pornografico)
Art 600 – quater secondo comma aumento della pena quando il materiale detenuto sia di ingente quantita’
ragazzi ma per avere le soluzioni??a ma interessa quella "NOTAIO"
RispondiEliminaSVOLGIMENTO TRACCIA NOTAIO
RispondiEliminaCol parere oggetto di svolgimento mi si chiede di illustrare la fattispecie penale individuabile dalla condotta del Notaio Tizio con particolare riferimento alle possibilità di confisca per equivalente dei beni previamente sottoposti a sequestro. Al fine di rendere il parere richiesto appare quindi necessario muovere dall'istituto della confisca così come previsto dall'art. 322-ter c.p. per i fini che a noi interessano.
La previsione di cui all'art. 322 ter introduce la confiscabilità per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il "profitto" o il "prezzo" del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione. La norma prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso "la disponibilità" per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca.
per favore continua co lo svolgimento, grazie mille.sei un grande
Eliminaok grazie mille.sei un grande
EliminaSCUSATE MA LEGGETE LE CONVERSAZIONI PRECEDENTI IN ORDINE CRONOLOGICO!!! TROVATE TUTTO! PERCHè FARE DOMANDE INUTILI!!!
RispondiEliminaRagazzi possibile soluzione per la prima traccia?
RispondiEliminaLa prima traccia (pedopornografia) l'ha svolta qualcuno?
RispondiEliminama qualcuno ha una traccia sviluppata in modo definitivo da linkare???
RispondiEliminasentenza 256158 del 2011 può essere utile per la traccia del NOTAIO?
RispondiEliminaio ho trovato qst traccia svolta su miniterno...
RispondiEliminavi posto il link
http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=14043
costituire oggetto della confisca.
RispondiEliminaNell'ambito delle misure di sicurezza assume un ruolo peculiare la figura della confisca, la cui disciplina generale è contenuta nell'art. 240 c.p. Attraverso detta misura ablatoria vengono acquisiti dallo Stato beni che per la loro intrinseca natura, ovvero per un collegamento funzionale con un illecito penale, devono considerarsi criminosi. Per quanto attiene ai presupposti applicativi della confisca occorre precisare che questa, a differenza della altre misure di sicurezza, prescinde dall'accertamento della pericolosità sociale del reo, essendo sufficiente la commissione di un reato o di un quasi reato.
In linea generale, essa è di applicazione facoltativa (art. 240, comma 1, c.p.) ovvero obbligatoria (art. 240, comma 2, c.p.). Attraverso la l. 29 settembre 2000, n. 300, che ha inciso sul titolo dedicato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, la confisca obbligatoria è stata estesa, grazie alle previsioni contenute nell'art. 322 ter c.p.. ad alcune fattispecie ivi previste e, inoltre, è stato inserito l'istituto della confisca per equivalente, già contemplato dal nostro ordinamento in materia di usura (l. 7 marzo 1996, n. 108). Il tratto che connota tale figura giuridica consiste nella possibilità, per l'autorità giudiziaria, di procedere, qualora manchino i beni che si identificano con il profitto e il prezzo del reato, all'ablazione di beni diversi per un valore equivalente al prezzo del reato (art. 322 ter, comma 1) ovvero al profitto del medesimo (art. 322 ter, comma 2, c.p.).
322 ter, comma 2, c.p.).
RispondiEliminaFin dall'introduzione dell'istituto della confisca si è aperto un dibattito relativo alla natura giuridica di tale sanzione penale. Precisamente, ci si è chiesti se, conformemente all'intitolato legale, debba considerarsi una misura di sicurezza ovvero assuma i tratti di una vera e propria pena.
La distinzione è di non poco momento, atteso che, ai sensi dell'art. 200 c.p., si applica alle misure di sicurezza un divieto di retroattività temperato, in forza del quale può trovare applicazione la legge in vigore al tempo dell'esecuzione della misura di sicurezza, ancorché sia diversa da quella prevista al tempo del reato commesso, mentre per le pene vale il principio di irretroattività sancito nell'art. 2, comma 1, c.p., il quale ammette deroghe soltanto a favore del reo. Secondo la tesi tradizionale, la ratio di tale opzione normativa riposa sulla diverse funzioni perseguite dalla pena e della misura di sicurezza. Nel primo caso prevalgono esigenze di prevenzione generale, nel secondo caso, invece, è valorizzato il contenuto terapeutico della misura sanzionatoria, sicché trova giustificazione l'applicazione di uno strumento più moderno, sebbene diverso da quello previsto al tempo della perfezione dell'illecito. Resta inteso che, per non svuotare di contenuto le garanzie del reo, è necessario che la previsione di una misura di sicurezza applicabile per il fatto realizzato già sussista al momento della commissione di questo.
è terminato??
EliminaRagazzi ATTENZIONE. Questa traccia non è aggiornata con la Legge 190/2012 che modifica in parte l'art.322 ter. co.1!!!
RispondiEliminaE QUINDI??????
EliminaUNA DOMANDA A QUALCHE PENALISTA:
RispondiEliminaIL DISSEQUESTRO è STATO ESTESO AL PROFITTO DALLA LEGGE DEL 2012???
PERTANTO è VERO ANCHE QUESTO???
Non possono essere confiscati i due immobili per la seguente ragione a) La confisca per equivalente prevista dall'articolo 322-ter, comma 1, ultima parte, del Cp, nel caso di condanna o di applicazione della pena per taluno dei delitti di cui agli articoli da 314 a 320 del Cp, può essere rapportata, in base al dato testuale della norma, non al profitto, ma soltanto al prezzo del reato, inteso in senso tecnico quale corrispettivo dell'esecuzione del reato pattuito e percepito dal suo autore, e in tale nozione non è certamente riconducibile il provento del delitto di peculato
SPIEGTEMELA UN PO'
GRAZIE
ella commissione di questo.
RispondiEliminaProprio in materia di confisca per equivalente, le indicazioni provenienti dalla l. 29 settembre 2000, n. 300 orientano a ritenere che la confisca abbia una natura giuridica assimilabile a quella della pena. L'art. 15 (Norma transitoria), preclude infatti l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente.
Detto rilievo, già condiviso dalla giurisprudenza delle Sezioni unite in materia di responsabilità degli enti dipendente da reato (Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008 - 2 luglio 2008, n. 26654), è stato recentemente confermato dalla Corte costituzionale (Corte cost., 2 aprile 2009, n. 97) la quale, recependo l'approccio sostanzialistico in materia penale, tipico della giurisprudenza della Corte della Europea dei Diritti dell'Uomo, ha riconosciuto nella confisca per equivalente i tratti dell'afflittività, tipici della pena. Poste queste premesse, la Consulta ha statuito che un'applicazione retroattiva dell'istituto di cui all'art. 322 ter c.p. violerebbe l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, a tenore del quale nessuno può essere punito con un pena più grave di quella prevista al momento in cui è stato commesso il fatto e, conseguentemente, contrasterebbe con l'art. 117, comma 1, Cost. che impone al legislatore italiano di esercitare la potestà legislativa rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
La prima problematica che viene in rilievo nel caso di specie attiene alla possibilità di ritenere integrati gli estremi del delitto di peculato dalla condotta di Tizio, il quale riveste la qualità di soggetto pubblico. Nella giurisprudenza della Suprema Corte si osserva un indirizzo interpretativo pacifico secondo il quale il momento consumativo del delitto di peculato deve individuarsi nel comportamento appropriativo dell'agente avente a oggetto il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia il possesso per ragioni d'ufficio o di servizio.
ragioni d'ufficio o di servizio.
RispondiEliminaEd in effetti, a mente della Cassazione penale, sez. V, sentenza n�° 47178/2009, il notaio che ometta il versamento di somme, affidategli da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione ad atti rogati incorre nel delitto di peculato. La condotta appropriativa del notaio deve essere qualificata come peculato. Infatti, la qualifica di pubblico ufficiale spetta al notaio non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico e diretta alla formazione di atti pubblici.
Occorre ora chiedersi se effettivamente la misura cautelare, funzionale a quella ablativa, potesse o meno avere a oggetto i beni nella disponibilità di Tizio.
La questione si colloca nel contesto relativo alla definizione dello spettro operativo della confisca per equivalente disciplinata nell'art. 322 ter c.p.
L'art. 322 ter, introdotto nel codice penale dalla l. 29 settembre 2000, n. 300, in occasione delle ratifiche da parte del nostro Paese di specifiche convenzioni internazionali volte a contrastare i fenomeni corruttivi, dispone al comma 1, che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti negli articoli da 314 a 322 c.p. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono "il profitto o il prezzo" salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non sia possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale "prezzo" (c.d. confisca per equivalente). Nei termini chiariti dall'autorevole insegnamento delle Sezioni unite della Suprema Corte, la ratio dell'istituto della confisca per equivalente risiede nella scelta di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale misura che assume a tutti gli effetti i tratti distintivi di una vera e propria sanzione (Cass. pen., S.U., 27 marzo 2008 - 2 luglio 2008, n. 26654).
e quindi l'art. 322 ter co.1 modificato con la L.190/2012, aggiunge alla fine "o al profitto". Nel parere riportato qui, invece, ci si basa proprio sul fatto che la confisca per equivalente non è applicabile al profitto. Invece, in seguito a tale modifica (l.190/12), è applicabile anche al profitto.
RispondiEliminaQUINDI???
EliminaQuindi bisogna vedere se il fatto oggetto della traccia si colloca prima o dopo la l.190/12.
EliminaIn tal caso, nella soluzione postata a più ripetizioni, scrive: "la confisca per equivalente non è applicabile in relazione al profitto del delitto di peculato". Affermazione che, sulla base della suddetta legge, è errata.
2 luglio 2008, n. 26654).
RispondiEliminaStando alla formulazione letterale della disposizione (art. 322 ter, comma 1, c.p.), come rilevato dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità, la confisca per equivalente non è applicabile in relazione al profitto del delitto di peculato (art. 314 c.p.), dovendo ritenersi limitata al solo tantundem del prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2008 - 7 aprile 2009, n. 14966; Cass. pen., Sez. VI, 10 marzo 2009, n. 10679).
Depongono a favore di questa soluzione argomenti di diversa natura.
In prospettiva sistematica, si esclude che il legislatore abbia utilizzato nell'art. 322 ter c.p. il termine prezzo in senso atecnico, così da comprendere qualsiasi utilità connessa al reato, derogando alla disciplina generale stabilità nell'art. 240 c.p., ove le nozioni di prezzo e profitto sono nettamente distinte.
Da un punto di vista esegetico, poi, sembra chiara la volontà del legislatore di escludere, salvo le ipotesi del comma 2 dell'art. 322 ter c.p., il profitto del reato dalla confisca per equivalente.
In senso contrario si registra un isolato orientamento che aderisce a una interpretazione estensiva secondo la quale, riguardo al delitto di peculato, sono assoggettabili a confisca, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., comma 1, beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (Cass. pen., Sez. VI, 29 marzo 2006 - 17 luglio 2006, n. 24633).
Di recente, a dirimere l'illustrato contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni unite della Suprema Corte. La Corte ha precisato che, in difetto di una nozione legale di profitto del reato, può accogliersi la ricostruzione semantica di tale concetto offerta dalla dominante giurisprudenza di legittimità secondo la quale esso deve essere identificato con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al prodotto e al prezzo del reato. In particolare, il prodotto rappresenta ciò che materialmente deriva dall'illecito, vale a dire le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato, il prezzo, invece, deve individuarsi nel compenso dato o promesso a una determinata persona, a titolo di corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito (ex plurimis, Cass. pen., S.U., 3 luglio 1996 - 17 ottobre 1996, n. 9149).
Le Sezioni unite, pertanto, alla luce della netta distinzione fra le nozioni di prezzo e profitto del reato, unitamente alla mancanza di una chiara indicazione legislativa che attribuisca a tali termini un significato diverso da quello comunemente assegnato dalla giurisprudenza di legittimità, ritengono che non sussista alcun elemento idoneo a far ritenere che il legislatore, nella formulazione dell'art. 322 ter, comma 1�°, c.p., abbia usato il termine prezzo in senso atecnico, così da includere qualsiasi utilità connessa al reato sicché, con riferimento al delitto di peculato può disporsi la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter, comma 1, ultima parte c.p., soltanto del prezzo e non anche del profitto (Cass. pen., S.U., 25 giugno 2009 - 6 ottobre 2010, n. 38691).
Nel caso di specie, accedendo all'ultimo indirizzo delle Sezioni unite, Tizio potrà ottenere, previa istanza di riesame del sequestro preventivo, la restituzione dei propri beni.
322-ter. Confisca. (aggiornato con la ultimissima modifica)
RispondiEliminaNel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
LE PAROLE "O PROFITTO" SONO STATE AGGIUNTE DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". (ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE: 28/11/2012)
scusate ma sulla traccia della pedopornografia non si trova un parere svolto? grazie *_*
RispondiEliminaUna soluzione per la prima traccia sulla pedopornografia ?
RispondiEliminaper lo svolgimento traccia notaio può essere utile la sentenza 26158 del 2011???????
RispondiEliminaParere COMPLETO Traccia Pedopornografia
RispondiEliminaFattispecie
Il parere in questione si propone di esaminare la questione relativa alla configurabilità o meno della fattispecie penale di cui all’art. 600 – quater cp. Nel caso in cui un soggetto detenga immagini pedopornografiche su disco rigido del proprio computer.
Istituti
Riferimenti Normativi:
Art 600 – quater cp. (detenzione di materiale pornografico)
Art 600 – ter quarto comma (divulgazione di materiale pornografico)
Giurisprudenza
Cassazione penale 26/06/2012 n.36024 Il delitto di detenzione consapevole di materiale pedopornografico e’ un reato commissivo e permanente,la cui consumazione inizia con il procacciamento di materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane alla gente la disponibilita’ del materiale.
Cassazione penale sez III 13/01/2011 n. 639 Commette il reato di detenzione di materiale pornografico minorile,di cui all’articolo 600 – quater cp,anche colui che ha nell’hard disk del proprio computer file con immagini pornografiche destinati al cestino e quindi cancellati.
Cassazione penale sez III 8/11/2007 n.41067 Nel reato di detenzione di materiale pornografico,l’elemento oggettivo consiste nelle condotte,tra loro alternative,del procurarsi che implica qualsiasi modalita’ di procacciamento,compresa la via telematica e del disporre,che implica un concetto piu’ ampio della detenzione,mentre l’elemento soggettivo,costituito dal dolo diretto, consiste nella volonta’ di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori.
Ma il parere COMPLETO che hai pubblicato è finito?
EliminaIl parere è stato copiato da questo topic senza permesso:
Eliminahttp://darkgiovy.forumcommunity.net/?t=53156855
Come sempre ci sono persone educate e rispettose del lavoro altrui vero?...
Sono i riferimenti normativi
Eliminama ti devi iscrivere? per avere la risposta?
EliminaResponsabilità del notaio per il delitto di peculato
RispondiEliminaCassazione penale , sez. V, sentenza 11.12.2009 n° 47178 è simile secondo me la soluzione è questa....
Traccai pedo????? Svolgimento graziee!!???
RispondiEliminaLa straccia è stata svolta qui:
Eliminahttp://darkgiovy.forumcommunity.net/?t=53156855
con rif alla modifica dell'art 322 ter co 1 cp ricordatevi il principio della irretroattività della legge penale!
RispondiEliminaNessun altro aggiornamento??
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