Cass. civ, SS. UU., 21 ottobre 2011, n. 21907
(Estratto)
3.5. – Occorre tuttavia farsi carico del fatto che il decisvm delle sezioni unite, superando risultati acquisiti in tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni, prende le mosse dalla puntualizzazione che, in mancanza di una norma di legge che privilegi la comunanza della prestazione, la natura pecuniaria dell’obbligazione e la sua conseguente intrinseca divisibilità ex parte debltoris impediscono l’applicazione della presunzione di solidarietà tra condebitori.
Interrogandosi, in generale, sul “fondamento della solidarietà”, le sezioni unite sottolineano infatti che “l’obbligazione dei condomini (condebitori)…, consistendo in una somma di danaro, raffigura una prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile”, e che “la solidarietà passiva… esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei debitori e della identica causa dell’obbligazione, ma altresì dell’indivisibilità della prestazione comune”; di talchè, “in mancanza di quest’ultimo requisito e in difetto di una espressa previsione di legge” – non configurabile rispetto all’obbligazione assunta dal condominio versi i terzi – “la intrinseca parziarietà dell’obbligazione prevale”.
Il percorso argomentativo sul fondamento della solidarietà ex art. 1294 c.c., seppure centrale per giungere alla affermazione, da parte della citata sentenza n. 9148 del 2008, della natura parziaria della responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte verso i terzi dall’amministratore in nome e per conto del condominio, non costituisce l’unica ragione del decidere: pertanto quel sostegno motivazionale non è “principio di diritto” ex art. 374 c.p.c., comma 3, (non includendo questo tutte le giustificazioni adoperate dal massimo organo della nomofilachia a sostegno della risoluzione adottata), e non è capace di porsi – in altre situazioni di condebito per obbligazioni pecuniarie – con la forza e con il “vincolo” che assiste l’enunciazione delle sezioni unite.
La regula iuris delle sezioni unite si basa, infatti, su ulteriori e concorrenti ragioni:
(a) sul fatto che l’art. 1115 c.c. “non riguarda il condominio negli edifici e non si applica al condominio, in quanto regola l’ipotesi della vendita della cosa comune”, ossia “la cosa comune soggetta a divisione”, laddove “le cose, gli impianti ed i servizi comuni del fabbricato… sono contrassegnati dalla normale indivisibilità ai sensi dell’art. 1119 c.c., e, comunque, dalla assoluta inespropriabilità”;
(b) sulla circostanza che l’art. 1123 c.c., “interpretato secondo il significato letterale e secondo il sistema in cui si inserisce, non distingue il profilo esterno e quello interno”;
(c) sul rilievo che – stante “il difetto di struttura unitaria del condominio, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, delle obbligazioni e della relativa responsabilità” – “l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote”;
(d) sulla sottolineatura, ancora, che “le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditar in proporzione alle loro quote”;
(e) su ragioni – infine – di “giustizia sostanziale” e di analisi economica del diritto, atteso che “la solidarietà avvantaggerebbe il creditore il quale, contrattando con l’amministratore del condominio, conosce la situazione della parte debitrice e può cautelarsi in vari modi”, laddove la parziarietà “non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito alla scelta (inattesa) operata unilateralmente dal creditore”.
Quel che più conta è che lo stesso principio di diritto enunciato dalle sezioni unite (l’assenza di solidarietà nella responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dall’amministratore nei confronti del terzo) potrebbe addirittura riposare su una premessa ulteriore ed opposta rispetto a quella espressa dal complesso motivazionale della citata sentenza, ossia – come è stato messo in luce in dottrina – valorizzando il processo di unificazione dell’amministrazione delle cose comuni e l’organizzazione del gruppo, in cui si identifica la stessa identità del condominio (ben al di là del modello della comunione ordinaria), e ricostruendo l’obbligazione contratta per la gestione delle cose comuni come obbligazione soggettivamente semplice: il che porterebbe a ritenere che a detta unificazione, ottenuta all’esterno nei rapporti con i terzi, faccia poi seguito una rifrazione del debito nelle posizioni dei singoli condomini, i quali confidano ragionevolmente nel fatto che ad essere assunte sono obbligazioni collettive, il cui peso si intende condividere, ma appunto collettivamente e non uti singuli.
3.6. – Tanto premesso, il collegio – nel ribadire l’applicabilità del principio di cui all’art. 1294 c.c., alle obbligazioni per la cosa comune che fanno capo ai comproprietari in comunione ordinaria – non ritiene persuasiva la tesi che la solidarietà passiva, a parte le ipotesi speciali espressamente volute dal legislatore, dipenda dalla (e si leghi indissolubilmente alla) indivisibilità della prestazione e sia preordinata a proteggere, in fase esecutiva, soltanto l’unità della prestazione indivisibile.
La regola della solidarietà passiva è stata infatti introdotta dal codice civile del 1942 in conseguenza della commercializzazione delle obbligazioni civili al fine di rafforzare, nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio, tanto le probabilità per il creditore di vedere soddisfatto il suo interesse creditorio al bene oggetto della prestazione quanto la “comunione di interessi” dalla quale, nella realtà della vita, “più debitori… obbligati per un solo debito… sono legati intimamente” (Relazione al codice civile, n. 597).
Al contrario, la funzione della indivisibilità va colta nell’esigenza di assicurare l’unità della prestazione, data l’inidoneità del suo oggetto ad essere suscettibile di essere frazionato in porzioni idonee a conservare proporzionalmente la stessa funzione economica dell’intera prestazione.
E poichè, appunto, il fondamento della solidarietà passiva non risiede nell’esigenza di tutelare l’adempimento unitario di una obbligazione avente per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione, bensì in quella di rafforzare le probabilità per il creditore di conseguire la prestazione, sia questa divisibile o indivisibile, è da escludere che l’indivisibilità della prestazione costituisca un necessario predicato dell’idem debitum.
Ne deriva che la naturale divisibilità dell’obbligazione pecuniaria dei comproprietari di unappartamento sito in un condominio di contribuire agli oneri condominiali, non impedisce di configurare la solidarietà del vincolo tra quei contitolari.