Cassazione penale, sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 7768
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Nella sentenza in commento la Suprema Corte si trova nuovamente a tracciare i confini della scriminante del c.d. “rischio consentito” durante lo svolgimento di un’attività sportiva. Ci si chiede se esorbita dall’area di non punibilità la condotta di gioco, pur finalizzata allo sviluppo di un'azione di gioco, ma in cosciente e volontaria violazione del regolamento sportivo, che si appalesi come assolutamente sproporzionata ed estranea alle finalità del gioco e contraria ai principi base di lealtà e correttezza.
La Corte ritiene che in tal caso si esorbita dall'area di non punibilità in ragione dell'operatività della scriminante non codificata del c.d. rischio consentito.
Il caso è quello di Caio che viene condannato per il delitto di cui all'art. 590, comma 2 cod. pen. (così modificata l'originaria contestazione ex artt. 582, 583, comma 1 n. 1 e comma 2 n. 3, 585, comma 1, 577, comma 1 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen.) commesso in Firenze il 24 aprile 2004 in danno di Tizio che, colpito con una violenta gomitata all'addome nel corso di una partita di calcio amatoriale, aveva subito lesioni personali consistite nella rottura della milza ed in ematoma di pancreas sì da rendere necessario ed urgente un intervento chirurgico di splenectomia; dalle quali era derivata una malattia giudicata guaribile in 110 giorni nonché la perdita dell'uso dell'organo della milza. All'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, era rimasto accertato che, mentre Tizio stava correndo - palla al piede - lungo la linea laterale destra sulla trequarti della metà-campo avversaria, era intervenuto, sulla sinistra l'imputato (difensore dell'opposta compagine che, durante tutta la partita, aveva attinto lo I. con ripetuti falli) colpendolo con una violentissima gomitata al fianco sinistro, di fatto disinteressandosi del pallone.
Il Tribunale, c:on argomentazioni condivise dalla Corte d'appello, aveva ritenuto che il gesto, sicuramente volontario, assolutamente contrario alle regole del gioco e del tutto sproporzionato alla natura amichevole della partita, scevra da contenuti di esasperato agonismo e di aspettativa di vittoria per coloro che vi prendevano parte, era tuttavia connesso ad un'azione di gioco volta ad acquisire il controllo del pallone dall'avversario. Sicché la condotta dell'imputato, benché non connotabile in termini dolosi (non essendo il gioco un mero pretesto od una studiata occasione per colpire proditoriamente ed immotivatamente Tizio) aveva tuttavia travalicato i limiti della scriminante non codificata del c.d. rischio consentito,. ricostruita dalla giurisprudenza in applicazione del combinato disposto degli artt. 50 e 51 cod. pen. restando quindi configurabile una responsabilità dell'imputato a titolo di lesioni colpose gravissime.
Di seguito si riporta la motivazione della Suprema Corte:
Il Tribunale, c:on argomentazioni condivise dalla Corte d'appello, aveva ritenuto che il gesto, sicuramente volontario, assolutamente contrario alle regole del gioco e del tutto sproporzionato alla natura amichevole della partita, scevra da contenuti di esasperato agonismo e di aspettativa di vittoria per coloro che vi prendevano parte, era tuttavia connesso ad un'azione di gioco volta ad acquisire il controllo del pallone dall'avversario. Sicché la condotta dell'imputato, benché non connotabile in termini dolosi (non essendo il gioco un mero pretesto od una studiata occasione per colpire proditoriamente ed immotivatamente Tizio) aveva tuttavia travalicato i limiti della scriminante non codificata del c.d. rischio consentito,. ricostruita dalla giurisprudenza in applicazione del combinato disposto degli artt. 50 e 51 cod. pen. restando quindi configurabile una responsabilità dell'imputato a titolo di lesioni colpose gravissime.
Di seguito si riporta la motivazione della Suprema Corte: