Appunti di diritto penale
di Filippo Lombardi
Originariamente, con la concezione psicologica della colpevolezza, gli elementi soggettivi del dolo e della colpa erano considerati legami psichici tra soggetto e fatto, ed inseriti appunto nell’alveo della colpevolezza. Con la concezione c.d. normativa della colpevolezza, abbiamo già notato come gli stessi siano stati “trasferiti” nell’alveo della tipicità, poiché valutati come elementi descrittivi della fattispecie. In altre parole, se un soggetto commette obbiettivamente un furto, ma non vi è il requisito del dolo specifico richiesto dall’art. 624 cod. pen., non è che il soggetto non sarà colpevole (3° stadio), bensì non si arriverà nemmeno al controllo dell’antigiuridicità (2° stadio). Il reato viene infatti meno già sul piano della tipicità.
Cerchiamo di comprendere quindi cosa sia il dolo e cosa sia la colpa. Per fare ciò, bisogna leggere gli articoli 42 e 43 del codice penale. Il primo ci dice, al comma II, che nessuno può essere punito per un delitto se non l’ha commesso con dolo, salvo che per quel delitto sia prevista espressamente la punibilità per colpa, preterintenzione, o per altro titolo (comma III, “…posto altrimenti a carico dell’agente”). Nelle contravvenzioni, invece, vale il principio opposto: nel silenzio della legge vale la responsabilità per entrambi i titoli (dolo o colpa), mentre se la legge si esprime può prevedere che la contravvenzione sia punibile solo per dolo o solo per colpa. A questo punto ci sorge il quesito: qual è la differenza tra dolo e colpa? E cos’è la preterintenzione? Vediamoli singolarmente.